Cassation court allows INPS appeal, ruling judges must examine debt merits even if role registration is illegal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed INPS's appeal against the Venice Court of Appeal, quashing the lower court's decision regarding the decadenza (statute of limitations) of social security contributions. INPS argued that the appellate court erred by merely declaring the role registration illegal without examining the substantive validity of the debt claim. The court ruled that the illegality of the registration does not exempt the judge from a full merits review, requiring them to assess the debt's existence and amount as if in an ordinary enforcement proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 d.lgs. n. 46/1999; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: The illegality of role registration does not exempt the judge from examining the merits of the payment claim; the court must verify the debt's existence and amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5760-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti - contro COSTA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA LO CONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO MENEGOTTO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.5760/2019 Cron.
Rep. Ud.27/11/2024 CC avverso la sentenza n. 501/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 156/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE Il Tribunale di Vicenza aveva annullato tre cartelle esattoriali notificate ad Emanuele Costa per il pagamento di contributi dovuti ad INPS per gli anni 2002/2008, ritenendo operante la decadenza dall’iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999; inrelazione ad una quarta cartella, aveva dichiarato il credito in parte prescritto e, quanto al resto, aveva ritenuto l’opposizione fondata rispetto alla posizione di un lavoratore, Simone Costa, rigettando nel resto.
La Corte d’appello di Venezia, adita con ricorso principale dell’INPS ed incidentale del Costa, con sentenza n. 501/2018 ha respinto il motivo del ricorso INPS attinente alla decadenza (quanto alle prime tre cartelle) e ritenuto fondato il motivo concernente la prescrizione (quanto alla quarta cartella) ed infondato quello relativo alla posizione del lavoratore Costa Simone. INPS impugna detta sentenza sulla base di un motivo. Resiste Costa Emanuele con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 novembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).CONSIDERATO CHE INPS propone un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte deciso in contrasto con il principio in forza del quale il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare detta illegittimità ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Resiste Costa Emanuele con controricorso, precisando, quanto ai limiti dell’odierna impugnazione, che non sono stati contestati i capi di sentenza con cui è stato ritenuto che la questione della decadenza non si ponesse per i contributi del lavoratore Pertile Marco e con cui è stato respinto il motivo di appello con il quale INPS aveva lamentato che fosse stata considerata fondata l’opposizione quanto alla posizione di Costa Simone e concludendo per il rigetto del motivo, in quanto l’Istituto non ha chiesto in sede giudiziaria l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito, visto che nell’atto di appello si è limitato a concludere per il rigetto delle eccezioni preliminari avversarie senza riproporre la richiesta di accertamento e condanna al pagamento degli importi indicati nelle cartelle, come fatto in primo grado.
Il ricorso è fondato. Giurisprudenza di legittimità costante (ex multis, Cass. n. 12025/2019 e precedenti ivi richiamati) afferma che, «in base alla norma citata [art. 24 d.lgs. n. 46/1999], quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice; tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333).
Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774;
Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)» (più di recente, Cass. 3360/2023, n. 13843/2023, n. 15016/2023 ex multis).L’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime, quindi, il Giudice dall’esaminare il merito della pretesa. Né ha pregio la doglianza del controricorrente, secondo cui tale accertamento non sarebbe stato devoluto al giudice di appello, non essendo stato formulato motivo specifico sul punto. E’, infatti, sufficiente leggere le conclusioni dell’appellante riportate in sentenza –“rigettate le eccezioni preliminari avversarie ed in accoglimento dell’appello dell’INPS, confermare integralmente le cartelle” – per comprendere come il profilo fosse, invece, ricompreso nel gravame, posto che l’interesse sostanziale dell’Istituto era quello di procedere con l’accertamento della debenza dei contributi e non, come è ovvio, quello di vedere semplicemente affermato che non era decaduto dall’iscrizione a ruolo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione,