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Decreto — n. 3087/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3087/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3087/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23409/2023 R.G. proposto da : CARROTTA GIUSEPPE, RUNGI FRANCESCO, VISCONTI ANNA, SILVESTRO AGRIPPINO, elettivamente domiciliati in Roma Via Renato Fucini n. 238, presso lo studio dell’avvocato CUTULI FABIO (CTLFBA67B02H501C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELE ARCANGELO (FLERNG57S23F839J) -ricorrente- contro STELLANTIS EUROPE SPA (GIÀ FCA ITALY SPA), elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (DLCRFL45R27F839X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALIMBENI MARIA TERESA (SLMMTR60A51F839X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3368/2023 depositata il 02/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3087/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CARROTTA GIUSEPPE, RUNGI FRANCESCO, VISCONTI ANNA, SILVESTRO AGRIPPINO, elettivamente domiciliati in Roma Via Renato Fucini n. 238, presso lo studio dell’avvocato CUTULI FABIO (CTLFBA67B02H501C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELE ARCANGELO (FLERNG57S23F839J) -ricorrente- contro STELLANTIS EUROPE SPA (GIÀ FCA ITALY SPA), elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (DLCRFL45R27F839X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALIMBENI MARIA TERESA (SLMMTR60A51F839X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3368/2023 depositata il 02/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione mancato anticipo delle spese opposizione al precetto esecutivo condanna al pagamento pecuniario assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23409/2023 R.G. proposto da : CARROTTA GIUSEPPE, RUNGI FRANCESCO, VISCONTI ANNA, SILVESTRO AGRIPPINO, elettivamente domiciliati in Roma Via Renato Fucini n. 238, presso lo studio dell’avvocato CUTULI FABIO (CTLFBA67B02H501C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELE ARCANGELO (FLERNG57S23F839J) -ricorrente- contro STELLANTIS EUROPE SPA (GIÀ FCA ITALY SPA), elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (DLCRFL45R27F839X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALIMBENI MARIA TERESA (SLMMTR60A51F839X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3368/2023 depositata il 02/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di