Italian Supreme Court orders public hearing to resolve EU law conflict on applicable labor law for Romanian worker.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the case and ordered a public hearing to resolve a conflict regarding the applicable law for a Romanian worker's disciplinary dismissal. The lower courts had applied Romanian law due to a generic disciplinary notice, while the appellant argued for Italian law under the Rome I Regulation. The Court recognized the significant legal issues regarding the derogability of reinstatement versus severance pay and the interpretation of the Rome I Regulation, necessitating a public session to establish the correct legal rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 Reg. UE 593/2008; Art. 7 St. Lav.: The Court must determine whether the principle of stability of the employment relationship is non-derogable under the Rome I Regulation, distinguishing between the non-derogability of protection against unjustified dismissal and the derogability of the specific sanction of reinstatement.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9630-2023 proposto da: TAVARNESI NICOLA PAOLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE DI RISIO; -ricorrente principale - contro WEBUILD S.P.A. (già ASTALDI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CONFESSORE, che la rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3421/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2022 R.G.N. 1927/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Licenziamento disciplinare R.G.N.9630/2023 Cron. Rep. Ud.17/12/2024 CC RILEVATOCHE 1. i l Tribunale di Roma, pronunciandosi sul ricorso proposto da Nicola Paolo Tavarnesi contro Astaldi S.p.A., di cui era dipendente dal 3.5.2017, con qualifica di quadro e mansioni di Construction Managerprincipalmente presso il cantiere di Arad in Romania, ricorso di impugnativa del licenziamento disciplinare comminato il 26.11.2018, nel contraddittorio con la società resistente, annullava il licenziamento, condannava la società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, con le mansioni e l’inquadramento in atto al momento del recesso, e al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 64.157,64 (pari a 12 mensilità di retribuzione), oltre accessori, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal momento del licenziamento sino all’effettiva reintegra;
2. la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello della società e in parziale riforma della sentenza impugnata in punto di reintegra, condannava la società alla sola indennità risarcitoria, conseguente all’annullamento del licenziamento, determinata nella misura di 5 mensilità dell’ultima retribuzione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre alla regolarizzazione contributiva; confermava nel resto la sentenza gravata e respingeva ogni altra domanda;
3. il lavoratore ricorre per la cassazione della sentenza di appello con 4 motivi; resiste con controricorso la società (ora Webuild s.p.a. quale soggetto beneficiario di scissione parziale proporzionale), e propone ricorso incidentale con 3 motivi; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sul criterio adottato in ordine alla disciplina sostanziale applicabile alla fattispecie oggetto di scrutinio;
2. con il secondo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), e rronea applicazione dell’art. 8 del Regolamento UE n. 593/2008 (c.d. Regolamento Roma I); si sostiene erroneità della sentenza impugnata per non avere chiarito il percorso logico che l’ha condotta a ritenere valida ed efficace una pattuizione relativa a unlicenziamento nullo;
3. con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), e rronea applicazione dell’art. 8 del Regolamento UE n. 593/2008 (c.d. Regolamento Roma I) in relazione all’art. 3 d. lgs. n. 23/2015; si sostiene che è necessario far riferimento al consolidato orientamento di legittimità circa l’estensione della tutela reale come conseguenza del licenziamento illegittimo in presenza di violazioni talmente gravi da essere parificate all’omessa contestazione;
4. con il quarto motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine ai criteri di prevalenza per determinare la legge applicabile al rapporto;
5. con il primo motivo di ricorso incidentale, la società deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per carenza degli elementi essenziali di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; si sostiene la contraddittorietà della pronuncia, con riferimento al licenziamento, quanto all’applicazione delle clausole del contratto individuale tra le parti, in legittima deroga alla legge romena scelta dalle parti, per poi applicare la norma di cui all’art. 7 St. Lav. per la procedura disciplinare;6. con il secondo (art. 360, n. 5, c.p.c.) , erroneità della sentenza (ove non nulla) sempre in relazione alla non applicabilità alla fattispecie della legge italiana;
7. con il terzo (art. 360, n. 3, c.p.c.), in caso di accoglimento del ricorso principale e ritenuta applicabilità della legge italiana, violazione dell’art. 1-bis del contratto di lavoro sottoscritto e applicato dalle parti e dell’art. 7, legge n. 300/1970; (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.);
8. osserva il Collegio che, come risulta dalla sentenza d’appello e dagli atti di parte nella presente fase del giudizio, la decisione di primo grado è stata fondata sull’applicabilità al rapporto di lavoro della legge italiana, in base al Regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. “Regolamento Bruxelles I bis”, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e al Regolamento UE n. 593/2008 (c.d. Regolamento Roma I, sulla legge applicabile a lle obbligazioni contrattuali ), art. 8, perché, pur in considerazione del riferimento contenuto nel contratto individuale di lavoro alla legge romena, dovendosi verificare se la scelta consensuale possa valere a privare il lavoratore delle tutele inderogabili assicurate dalla legge del paese così individuato, in base al criterio di prevalenza, il contratto presentava un collegamento più stretto con l’Italia rispetto alla Romania, in virtù delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio; sono state ritenut e, di conseguenza , inapplicabili le previsioni contrattuali in materia di recesso dal rapporto di lavoro, nella misura in cui prevedono, per l’ipotesi di licenziamento ingiustificato, tutele per il lavoratore inferiori e differenti rispetto a quelle assicurate dalle norme di legge vigenti in Italia, che rivestono carattere imperativo e sono inderogabili;
è stato giudicato il licenziamento illegittimo per la violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 St. Lav., per difetto dei requisiti di determinatezza, specificità e tempestività della contestazione, la cui estrema genericità era tale da fare assimilare l’ipotesi a quella dell’omessa contestazione, con applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 3, d.lgs. n. 23/2015 (insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore);
9. la Corte d’Appello, invece, ha osservato che, in base al contratto individuale di lavoro era applicabile al rapporto la legge della Romania, fermo il limite all’applicabilità della legge individuata in via pattizia dalle parti fissato dall’art. 8 del Regolamento Roma I. posto a garanzia del lavoratore, quale contraente più debole, al fine di non privarlo delle tutele previste dall’ordinamento, che sarebbero state applicabili nel caso in cui la parti non avessero optato per una legge diversa; che, a prescindere dall’interpretazione preferibile sulla prevalenza, ai fini dell’individuazione della legge applicabile in mancanza di scelta, del collegamento più stretto, di cui al comma 4, sugli altri criteri previsti dai commi 2 e 3 (principalmente il luogo di esecuzione del contratto o, con carattere di sussidiarietà, il luogo dove esiste la sede in cui il lavoratore è stato assunto), anche aderendo alla prospettazione del lavoratore sull’applicazione della legge italiana, e quindi della reintegra conseguente al licenziamento dichiarato nullo, tale misura (la reintegra) non era qualificabile come non derogabile; che deve ritenersi inderogabile convenzionalmente, piuttosto, il principio della stabilità del rapporto, nel senso che non si può escludere in via pattizia la previsione di tutela contro il licenziamento ingiustificato, quanto al divieto di arbitrio da parte del datore di lavoro nell’adozione degli atti di recesso, ma che il carattere dell’inderogabilità non si estende anche alla misura sanzionatoria, non necessariamente identificabile con il rimedio della reintegra; 10.pertanto, la Corte territoriale ha confermato la declaratoria, già operata dal Tribunale, di illegittimità del licenziamento per essere la contestazione totalmente priva dei requisiti di determinatezza e specificità, in violazione dell’art. 7 legge. n. 300/1970, ovvero sorretta da giustificazione talmente generica da potersi assimilare all’ipotesi di omessa contestazione in violazione delle garanzie poste a tutela del procedimento disciplinare; in punto di sanzione applicabile, ha ritenuto doversi fare riferimento alla disciplina individuata convenzionalmente dalle parti per l’ipotesi di licenziamento ingiustificato (corresponsione di un indennizzo da un minimo di due e mezzo a un massimo di cinque mensilità dell’ultima retribuzione), individuando la sanzione da applicare al caso concreto nella misura massima stabilita convenzionalmente; 11.reputa il Collegio che, per il rilievo nomofilattico delle questioni - interpretazione del Regolamento Roma I, individuazione dei criteri di prevalenza o di collegamento ai fini dell’individuazione della legge applicabile, derogabilità o meno di specifici profili di tutela - poste dal ricorso principale e dal ricorso incidentale, si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte dispone tratta