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Decreto — n. 2629/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; procedural error in RG number corrected; case extinguished by mutual agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 2629/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the withdrawal of the appellant's request. Although the appellant's lawyer initially filed the document citing an incorrect RG number, the opposing party accepted the withdrawal, and the court verified the correct procedural file. Consequently, the judgment was terminated without a substantive ruling on the merits of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinguished upon the formal withdrawal of the appellant, even if the filing document contains a material error regarding the procedural reference number, provided the correct file is identified and the opposing party accepts the withdrawal.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment formal withdrawal requirements material procedural error RG number discrepancy opposing party acceptance stralcio dai ruoli ritiro dell'atto procedurale procedura di registrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16791/2022 R.G. proposto da : DE LIBERO GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA Via Emilio de Cavalieri 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D'ALOIA che larappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA CULTURA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.363/2022 depositata il 11/05/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c., giacché al difensore risulta conferito anche il potere di transigere, conciliare, fare ed accettare rinunzie; rilevato che l’atto reca l’indicazione del numero di R.G. 27112/2022, evidentemente frutto di errore materiale perché il procedimento indicato riguarda altre parti ed il deposito è stato effettuato in relazione al procedimento, corretto, n. 16791/2022, nel quale, tra l’altro, il Ministero è costituito in persona dell’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri che ha sottoscritto la rinuncia per adesione; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/02/2025 Il