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Ordinanza — n. 2599/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses long-term resident's family allowance claim due to insufficient income proof for the whole family unit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2599/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal by a Senegalese long-term resident seeking family allowance benefits for a specific period. The appellant argued that the lower courts incorrectly required income proof from the entire family unit, including those abroad, and misinterpreted the legal nature of the income requirement. The court ruled that the applicant failed to provide evidence of the necessary income threshold for the entire family unit, making the claim inadmissible and unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 10, l. n. 153/88; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The family allowance requires proof of income for the entire family unit, and failure to demonstrate this threshold constitutes a lack of substantive elements for the claim.

Parole chiave

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family allowance eligibility income threshold proof long-term resident rights family unit income Cassation inadmissibility social assistance benefits evidence burden allocation indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 10, l. n. 153/88
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado - disattendendo le contrapposte istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione dell’interpretazione dell’art. 2 della legge n.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 12, c.p.c.
153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16710/22
2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14).
Cass. n. 6953/23
Cass. n. 8973/14
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9521-2022 proposto da: DIOP MOUHAMADOU, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MASSIMO BOCCIA NERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 63/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/01/2022 R.G.N. 309/2021;

Oggetto R.G.N.9521/2022 Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. CONSIDERATO CHE: Con sentenza n. 63 del 31.1.2022, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il gravame di Diop Mouhamadou avverso la sentenza del tribunale di Ravenna che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultimo – cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo - volto a chiedere il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per il periodo 1.5.13-31.3.18, per l’importo di € 36.507,11, alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, stante l’applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria self-executing 2003/109/CE, in materia di assistenza.

Il tribunale ha respinto il ricorso perché vi era carenza di allegazione circa il possesso del requisito reddituale riferito non solo a sé ma anche al nucleo familiare, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito azionato, la cui presenza doveva essere verificata dal giudice al fine di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado - disattendendo le contrapposte istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione dell’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 153/88 e di sospensione del giudizio in dipendenza della sottoposizione alla Corte costituzionale del vaglio di tale norma, da parte della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9379/21 – confermando la carenza di ogni deduzione, allegazione e prova da parte del ricorrente/appellante del requisito reddituale, che costituiva l’an, oltre che il quantum del beneficio.Avverso tale sentenza, Diop Mouhamadou ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. RILEVATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere all’ANF e per violazione dei principi di diritto enunciati nella dir. n. 2003/109/CE e interpretati nella sentenza della CGUE del 25.11.20, nella causa C-303/2019/CE, per aver richiesto al ricorrente, soggiornante di lungo periodo, la produzione di una autocertificazione dei redditiprodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla norma in materia di ANF, di cui alla legge n. 153 cit., non ritenendo sufficiente la produzione della dichiarazione dei redditi (730), ritenendola una mera dichiarazione di scienza; inoltre, secondo il ricorrente, il requisito reddituale è solo una condizione per l’erogazione dell’assegno e non un requisito costitutivo del diritto a fruirne.

Il motivo di ricorso è, in via preliminare, inammissibile; infatti, pone la questione della mancata attribuzione della corretta efficacia probatoria della documentazione reddituale relativa agli anni in contestazione, come prova del reddito percepito per ottenere gli ANF per i figli residenti all’estero, in presenza di una doppia decisione “conforme” delle sentenze emesse nei gradi di merito, con preclusione della possibilità di dedurre il vizio riguardante il relativo accertamento di fatto. Inoltre, la censura che si incentra su presunte violazioni di legge, in effetti, non si confronta con l’effettiva questione posta a base della decisione della Corte d’appello che attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal ricorrente, per fruire della provvidenza richiesta.

Infine, sempre in tema d’inammissibilità del motivo, il ricorrente non riporta la dichiarazione reddituale nella parte d’interesse per mettere in condizione questa Corte, di valutare la fondatezza della censura. Nel merito, il motivo è infondato; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14).

Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che manca la prova del reddito del nucleo familiare, in particolare, di quella parte del nucleo che, all’epoca della domanda, era residente nel paese di provenienza del ricorrente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 2.800,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto