Italian Supreme Court dismisses social benefit claim for Senegalese long-term resident lacking family income proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal by a Senegalese long-term resident against the Social Security Institute regarding family allowance benefits. The lower courts rejected the claim because the applicant failed to prove the required family income threshold, which is a constitutive element of the right to the benefit. The court held that the applicant's arguments regarding the evidentiary weight of tax documents were inadmissible and that the burden of proof remained unmet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 10, d.l. n. 69/1988; Art. 12, c. 1, c.c.: The family allowance requires proof of both employment and a specific income threshold; failure to demonstrate this income constitutes a lack of constitutive elements for the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9507-2022 proposto da: NDIAYE OUSSEYNOU, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MASSIMO BOCCIA NERI, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 65/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/01/2022 R.G.N. 311/2021, Oggetto R.G.N.9507/2022 Cron.
Rep. Ud.17/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. CONSIDERATO CHE: Con sentenza n. 65 del 31.1.2022, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il gravame di Ndiaye Ousseynou avverso la sentenza del tribunale di Ravenna che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultimo – cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo - volto a chiedere il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per il periodo 1.12.12-31.5.18, per l’importo di € 19.840,35, alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, stante l’applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria self-executing 2003/109/CE, in materia di assistenza.
Il tribunale ha respinto il ricorso perché vi era carenza di allegazione circa il possesso del requisito reddituale riferito non solo a sé ma anche al nucleo familiare, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito azionato, la cui presenza doveva essere verificata dal giudice al fine di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado - disattendendo le contrapposte istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione dell’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 153/88 e di sospensione del giudizio in pendenza della sottoposizione alla Corte costituzionale del vaglio di tale norma, da parte della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9379/21 – confermando la carenza di ogni deduzione, allegazione e prova da parte del ricorrente/appellante del requisito reddituale, che costituiva l’an, oltre che il quantum del beneficio.Avverso tale sentenza, Ndiaye Ousseynou ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. RILEVATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere all’ANF e per violazione dei principi di diritto enunciati nella dir. n. 2003/109/CE e interpretati nella sentenza della CGUE del 25.11.20, nella causa C-303/2019/CE, perché la Corte di appello aveva richiesto al ricorrente, soggiornante di lungo periodo, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla norma in materia di ANF, di cui alla legge n. 153 cit., non ritenendo sufficiente la produzione della dichiarazione dei redditi (730), ritenendola una mera dichiarazione di scienza;inoltre, secondo il ricorrente, il requisito reddituale è solo una condizione per l’erogazione dell’assegno e non un requisito costitutivo del diritto a fruirne.
Il motivo di ricorso è, in via preliminare, inammissibile; infatti, pone la questione della mancata attribuzione della corretta efficacia probatoria della documentazione reddituale relativa agli anni in contestazione, come prova del reddito percepito per ottenere gli ANF per i figli residenti all’estero, in presenza di una doppia decisione “conforme” delle sentenze emesse nei gradi di merito, con preclusione della possibilità di dedurre il vizio riguardante il relativo accertamento di fatto. Inoltre, la censura che si incentra su presunte violazioni di legge, in effetti, non si confronta con l’effettiva questione posta a base della decisione della Corte d’appello che attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal ricorrente, per fruire della provvidenza richiesta.
Infine, sempre in tema d’inammissibilità del motivo, il ricorrente non riporta la dichiarazione reddituale nella parte d’interesse per mettere in condizione questa Corte, divalutare la fondatezza della censura. Nel merito, il motivo è infondato; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14).
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che mancava la prova del reddito del nucleo familiare, in particolare, di quella parte del nucleo che, all’epoca della domanda, era residente nel paese di provenienza del ricorrente (cfr. pp. 7-8 della sentenza impugnata). Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 2.800,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previs