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Ordinanza — n. 2588/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to procedural time bar and failure to prove agricultural insurance status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2588/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant, Pietro Scianna, challenged an INPS decision to recover agricultural unemployment benefits and remove his name from the contributory list, arguing the lower court erred in evaluating evidence. The court rejected the merits but dismissed the case entirely on procedural grounds, ruling that the filing date violated the strict time limits for cassation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 360 c.p.c. n. 3: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline has expired, regardless of the substantive merits or alleged defects in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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procedural time bar cassation deadline agricultural unemployment benefits contributory list removal inadmissible appeal indennità di disoccupazione dell'assicurato rendita d'invalidità della previdenza professionale disoccupazione stagionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n. 3
Art. 17 d.lgs. n. 124/2004
Art. 116 c.p.c.
Art. 2094 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2717 c.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 3 commi 1 e 3 legge n. 241/1990
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19715/2021 R.G. proposto da : SCIANNA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. MARLIANO 14, presso lo studio dell’avvocato LICARI MARIA LOREDANA, rappresentato e difeso dall'avvocato PEPE FRANCESCO -ricorrente- contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato SFERRAZZA MAURO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati AQUILONE PAOLO, PASSARELLI MARIA, TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 30/2021 pubblicata il 22/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n.30/2021 pubblicata il 22/01/2021, ha rigettato il gravame proposto da Pietro Scianna avverso la decisione di prime cure.

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità del provvedimento di recupero dell’indennità di disoccupazione agricola già corrisposta per gli anni 2011 e 2012, oltre che della cancellazione dal suo estratto contributivo delle prestazioni agricole svolte.

3. Il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte dallo Scianna.

4. La Corte territoriale ha ritenuto che incombesse sull’assicurato appellante l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi oltre che di ogni altro consequenziale diritto a carattere previdenziale. Sulla base di questo presupposto la Corteha ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie (prova per testi assunta nel corso del giudizio di appello, verbale di assunzione delle prove avanti al Tribunale di Palermo in altro procedimento avente oggetto analogo), «deve ritenersi che parte appellante non abbia assolto all’onere probatorio che sulla stessa incombeva». La Corte ha infine aggiunto che tale convincimento fosse rafforzato dalle risultanze del verbale di accertamento ispettivo del 31/12/2012, «il giudizio di insufficienza del compendio probatorio offerto dall’appellante è corroborato dall’esito dell’accertamento ispettivo».

5. Per la cassazione della sentenza ricorre lo Scianna con ricorso affidato a tre motivi. I.N.P.S. resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.3 commi 1 e 3 della legge n. 241/1990, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce il difetto di motivazione, sotto vari profili, dei provvedimenti dell’I.N.P.S. oggetto della sua impugnazione in sede giudiziale.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.17 d.lgs. n. 124/2004, dell’art.116 cod. proc. civ., degli artt.2094, 2697, 2717 e 2700 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione sulle risultanze del verbale di accertamento n.55/2012, mai comunicato, notificato o contestatogli prima della sua produzione nel giudizio di primo grado.

3. Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.116 cod. proc. civ. e degli artt.2094, 2697, 2717 e 2700 cod. civ., con riferimento alla erronea valutazione delle risultanze del verbale di accertamento ispettivo rispetto alle altre prove assunte.

4. In via pregiudiziale deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso, perché è stato depositato il 27/07/2021, quando il termine previsto dall’art.369 cod. proc. civ. era già decorso (dies a quo: 5/07/2021, scadenza 26/07/2021).

5. Ilricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor