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Ordinanza — n. 2572/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for omitting ruling on subordinate claim of reduced restitution sum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2572/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Brescia Court of Appeal's judgment for failing to rule on the appellant's subordinate claim regarding the reduction of the restitution sum. The appellant argued the lower court omitted a decision on the specific amount to be returned, citing procedural violations. The court found this omission constituted a partial nullity of the appealed sentence, necessitating a remand to a differently composed appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.; The appeal judgment is partially null if the court omits a ruling on a subordinate claim raised by the appellant, requiring a new decision on that specific issue.

Parole chiave

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omessa pronuncia nullità parziale domanda subordinata contributo di solidarietà rinvio in diversa composizione elargizione per giubileo ricalcolo della rendita di invalidità reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
335 in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
335 in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 380- bis cod. proc. civ
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis cod. proc. civ..
art. 112 cod. proc. civ
Con il terzo motivo di ricorso la Cassa ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/01/2019, n.136
Cass. Sez. Un. 8/09/2015, n. 17742
Tale orientamento prende le mosse dalla pronuncia Cass. Sez. Un. 8/09/2015, n. 17742 ed è stato di seguito sempre confermato, tra le altre, da Cass.
Cass. 2285/2019
17742 ed è stato di seguito sempre confermato, tra le altre, da Cass. 2285/2019; Cass 2286/2019; Cass.
Cass. 2286/2019
Cass. 1841/2019
2285/2019; Cass 2286/2019; Cass. 1841/2019 e Cass.
Cass. 1842/2019
1841/2019 e Cass. 1842/2019.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12847-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI BERETTA, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro LUISELLI GIO' BATTISTA; -intimato - avverso la sentenza n. 167/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/11/2020 R.G.N. 334/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Oggetto PREVIDENZA PROFESSIONISTI R.G.N.12847/2021 Ud.12/12/2024CC RILEVATO CHE:

1. Gi ò Battista Luiselli conveniva in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali innanzi al Tribunale di Bergamo assumendo di essere iscritto alla Cassa e di godere di un trattamento pensionistico liquidatocon decorrenza 1°/11/ 2003 e chiedendo che la Cassa fosse condannata ad applicare il principio del pro rataai sensi dell’art. 3, comma 12, d ella legge 08/08/1995, n. 335in via integrale e senza le limitazioni introdotte in virtù delle delibere del 22.6.2002, del 7.6.2003 e del regolamento 1.1.2004 della Cassa medesima; dichiararsi l’illegittimità delle trattenute pensionistiche operate a titolo di contributo di solidarietà e condannare la Cassa al pagamento delle differenze maturate e alle restituzioni con interessi e spese di lite. 1.1.

La Cassa si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La Cassa deduceva di essersi già adeguata in via spontanea alla sentenza recante estremi Cass.Sez. U . 17742/2015 applicando ilprincipio del pro rata e anche il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla delibera del 1.7.2003, di aver disposto la riliquidazione e di avere anche restituito i l contributo di solidarietàper gli anni precedenti al 2014 . La Cassa deduceva peròla legittimità del contributo di solidarietà trattenuto per il triennio 2014-2016. 1.2. Con la sentenza 168/2019 del 14/03/2019 il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda del ricorrente, dichiarando che in ragione della citata sentenza delle Sezioni Unite trovava applicazione il più favorevole criterio di applicazione del pro rata e tanto secondo le regole di tempo in tempo vigenti e non secondo la regola vigente al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.

Il Tribunale dichiarava anche illegittimo il contributo di solidarietà applicato per il periodo 2014 -2016 e condannava la Cassa alla restituzione.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso in appello la Cassa svolgendo diversi motivi. Giò BattistaLuiselli si costituiva in appello chiedendo il rigetto del gravame.La Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 167/2020 depositata il 02/11/2020, accogliendo parzialmente l’appello ha stabilito che la pensione del Luiselli dovesse essere calcolata in base al criterio unico previsto dalla delibera 28/06/1997 e senza frazionamento in subquote, senza applicazione di massimale e con riduzione attraverso coefficiente di neutralizzazione previsto dalla delibera 07/06/2003; ha confermato l’illegittimità del prelievo di solidarietà.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la Cassa con impugnazione affidata a quattro motivi di ricorso.

4. Gio Battista Luisella ha ricevuto rituale notifica del ricorso edè rimasto intimato.

5. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis cod. proc. civ..

6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/12/2024. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso la Cassa ricorrente deduce violazione, mancata e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 30/06/1994, n. 509 e dell’art. 3, comma 12, della legge 08/08/1995, n. 335 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.. La sentenza di appello avrebbe errato nel ritenere inapplicabile nella fattispecie il c.d. massimale pensionistico. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso la Cassa ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge 335/1995 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. per avere affermato, in adesione a talune pronunce della Corte di cassazione che tuttavia meriterebbero rimeditazione, che il massimale non rientrerebbe tra i provvedimenti che le Casse possono adottare e sarebbe incompatibile con il principio del pro rata. 1.2.

Il primo e il secondo motivo di ricorso sono da esaminare congiuntamente perché riguardano, in ragione di profili giuridici connessi e collegati, la medesima questione giuridica circa l’applicabilità del massimale pensionistico da parte della Cassa ricorrente, esono infondati . 1.3. Assumono rilievo il seguent e consolidato pr incipio di diritto dal quale la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi: gli enti previdenziali privatizzati (quale l'Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali) non possono adottare - in funzione dell'obiettivo, di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - provvedimenti che, lungi dall'incide re sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono unmassimale allo stesso trattamento (quale, nella specie, la delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro rata , in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti (Cass.07/01/2019, n.136) .

Tale orientamento prende le mosse dalla pronuncia Cass. Sez. Un. 8/09/2015, n. 17742 ed è stato di seguito sempre confermato, tra le altre, da Cass. 2285/2019; Cass 2286/2019; Cass. 1841/2019 e Cass. 1842/2019.

2. Con il terzo motivo di ricorso la Cassa ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione alla domanda di riduzione delle somme da restituire al Ragionier Luiselli a titolo di contributo di solidarietà, formulata in via subordinata dalla Cassa con la memoria difensiva in primo grado e reiterata con il ricorso in appello,il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), cod. proc. civ. 2.1. Con il quarto motivo di ricorso la Cassa ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e o falsa applicazione dell’art. 112 co.d proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per la medesima ragione di cui al terzo motivo di ricorso e cioè l’omessa pronuncia sulla riduzione della condanna alla restituzione. 2.2.

I motivi terzo e quarto vanno esaminati congiuntamente e sono fondati; in effetti la Cassa aveva dedotto fin dal primo grado, allegato e dimostrato documentalmente e poi ribadito con un motivo di appello spiegato in via subordinata, che la somma dovuta a titolo di restituzione del contributo di solidarietà non era, come secondo la prospettazione della parte ricorrente,pari ad euro 12.519,49, ma era pari ad euro 9.279,66 per la già intervenuta restituzione, sempre per il periodo 2014-2016 della somma di euro 3.245,32. In ordine a tale motivo di appello, spiegato come già rilevato in via subordinata al mancato accoglimento del motivo principale circa la pretesa legittimità del contributo di solidarietà, la Corte di Appello ha omesso ogni pronuncia con conseguente nullità parziale della sentenza.3.

La sentenza va, allora, cassata in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di Appello competente che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, c