Cassation court rules pension start date depends on option request date, not age, under INPS regulations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Lidia Vecchi an early pension based on cumulative contributions. The INPS argued the pension should start only after the formal option for the separate management was requested, citing specific administrative decrees. The court agreed, establishing that the effective start date is tied to the option request date rather than the age of retirement, thereby overturning the lower judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, d.m. n. 282/1996; The start date of a pension liquidated under the separate management with cumulative contributions is determined by the date of the option request, not the completion of the retirement age.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5523-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro VECCHI LIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 746/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/12/2020 R.G.N. 193/2019;
Oggetto Pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata INPS R.G.N.5523/2021 Cron. Rep. Ud.28/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 22.10.2020, la Corte d’appello di Bologna ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Lidia Vecchi volta a conseguire la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.1.2008, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Lidia Vecchi ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 28.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento da parte dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione puòcostituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 15458 del 2024); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese de