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Ordinanza — n. 2561/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agricultural worker list cancellation due to lack of admissible evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2561/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claimant's arguments regarding the cancellation of her name from agricultural worker lists. The appellant argued that the appellate court improperly weighed evidence and failed to conduct a thorough logical review of testimonial declarations proving her employment. The court ruled that the appellate court correctly assessed the evidence, noting the claimant failed to prove the necessary employment relationship required for re-registration and benefits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; The cassation court cannot substitute its own evaluation of evidence or re-examine the merits of the case when the lower court's decision lacks a constitutionally relevant violation of law.

Parole chiave

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agricultural worker lists cancellation of name appellate court review admissibility of appeal evaluation of evidence indennità per lavoro ridotto rendita d'invalidità della previdenza professionale indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e il vizio di omesso esame degli elementi istruttori, circa fatti decisivi per il giudizio, con riferimento all’art.
Art. 360 c.p.c.
115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma
art. 132 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25608/13
Cass. n. 25608/13) ed il cattivo apprezzamento delle prove, ai sensi degli artt.115 e 116 c.p.c., è denunciabile solo in termini di anomalia motivazionale che si tramuti in termini di violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.
Cass. nn. 11892/16
Cass. nn. 11892/16 e 27000/16), al di là degli ulteriori profili d’inammissibilità, in quanto lacensura mira a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del merito della causa, in presenza di una doppia decisione conforme.
Cass. n. 27000/16
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 645-2021 proposto da: CURIA INNOCENZA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA DE MARCO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 456/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/06/2020 R.G.N. 1154/2018;

Oggetto R.G.N.645/2021 Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. RILEVATO CHE: Con sentenza del giorno 19.6.2020 n. 456, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello di Curia Innocenza avverso la sentenza del tribunale di Castrovillari che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima volto a contestare la cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici agricoli,relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, che l’Inps aveva disposto a seguito dell’accertamento ispettivo condotto il 6.6.2013 presso l’azienda di Lettieri Savina per la quale la ricorrente assumeva di aver lavorato.

Il tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che la prova testimoniale proposta dalla richiedente e che era stata raccolta in giudizio non aveva provato l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro in agricoltura e che , pertanto, le risultanze ispettive allegate dall’Inps erano rimaste insuperate. La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Curia Innocenza ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché il provvedimento dell’Inps di cancellazione dei lavoratori dagli elenchi dei braccianti agricoli era immotivato e la Corte d’appello non aveva tenuto in debita considerazione le risultanze istruttorie fornite dal ricorrente nel corso del giudizio e la documentazione prodotta, mentre aveva attribuito valore dirimente al solo verbale dell’Inps.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e il vizio di omesso esame degli elementi istruttori, circa fatti decisivi per il giudizio, con riferimento all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello pur avendo formalmente indicato le ragioni della decisione non aveva compiuto alcuna approfondita disamina logico-giuridica, non consentendo il controllo degli elementi posti a fondamento della domanda: in particolare, aveva sminuito il rilievo delle dichiarazioni testimoniali volte ad avvalorare l’assunto della sussistenza e dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo oggetto di controversia.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto il giudice può selezionare discrezionalmente le fonti di prova su cui basare il proprio convincimento (cfr. Cass. n. 25608/13) ed il cattivo apprezzamento delle prove, ai sensi degli artt.115 e 116 c.p.c., è denunciabile solo in termini di anomalia motivazionale che si tramuti in termini di violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. nn. 11892/16 e 27000/16), al di là degli ulteriori profili d’inammissibilità, in quanto lacensura mira a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del merito della causa, in presenza di una doppia decisione conforme.

Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che la ricorrente - in presenza di un disconoscimento dell’esistenza di attività di lavoro subordinato agricolo da parte dell’Istituto previdenziale - non aveva dimostrato, per quanto presente in atti, l’esistenza e lo svolgimento del predetto rapporto di lavoro agricolo, che costituivail necessario presupposto per richiedere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per beneficiare delle conseguenti prestazioni assicurative, peraltro senza avere mai assolto ai corrispondenti obblighi contributivi.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del contribuente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma