Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant condemned to pay costs despite non-acceptance by respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on November 22, 2024. Although the respondent did not accept the withdrawal, the Court ruled that such an act is not conditional on acceptance and automatically terminates the proceedings. Consequently, the appellant was condemned to pay the litigation costs, as the general rule applies when the other party does not accept the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the respondent's acceptance, and the withdrawing party remains liable for costs absent specific discretionary circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25717-2020 proposto da: MOBILI VITO D'APRILE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TREVISO 31, presso lo studio dell'avvocato MARCO SAPONARA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro COLONNA MICHELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO PALDERA; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso Oggetto CONTRIBUTI PREVIDENZIALI R.G.N.25717/2020 Ud.12/12/2024CC l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/01/2020 R.G.N. 2270/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott.
RICCARDO ROSETTI. RILEVATO CHE:
1. La società Mobili Vito D’Aprile s.r.l. in liquidazione impugna,con due motivi di ricorso per cassazione , la sentenza della Corte di appello di Bari, sezione lavoro, n. 17/2020 depositata in data 08/01/2020,con la quale la Corte, in parziale accoglimento dell’appello formulato da Michele Colonna, dichiarava il diritto di quest’ultimo alla costituzione , in proprio favore e a spese della Mobili Vito D’Aprile s.r.l., di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoriaspettante al lavoratore in relazione ai contributi omessi per il periodo maggio 2000 – maggio 2003, previa determinazione della riserva matematica. La Corte condannava, altresì, la società a versare all’Inps la riserva per la regolarizzazione della posizione assicurativa del Colonna e regolava le spese del doppio grado di giudizio.
2. Michele Colonna si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.L’INPS non si è costituito e si è limitato al deposito della procura.
3. Con ordinanza resa in data 01/05/2024 il Consigliere delegato proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
4. Con istanza dell’8/5/2024 la società Mobili Vito D’Aprile s.r.l. in liquidazione chiedeva fissarsi l’udienza per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..Veniva fissata l’udienza camerale del 12/12/2024.
5. Con atto depositato in data 22/11/2024 la Mobili Vito D’Aprile s.r.l. in liquidazione dichiarava di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente non ha aderito alla rinuncia.
6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/12/2024. CONSIDERATO CHE:
1. La parte ricorrente con la nota depositata in atti in data 22/11/2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente costituita non ha accettato la rinuncia; ciò non esclude comunque l’estinzione del giudizio atteso che larinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna delrinunciante alle spese del giudizio ( fra tante, Cass.28/05/2020, n.10140) .
2. Le spese vanno liquidate in ragione del principio secondo il quale: quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass.22/05/2020, n. 9474 del 22/05/2020) . La liquidazione è disposta come in dispositivo; le spese vanno corrisposte all’Erario atteso che il controricorrente Michele Colonna è ammesso al gratuito patrocinio.
3. La rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio valgono ad escludere che la Corte abbia deciso in conformità alla proposta e, di conseguenza, non trova applicazione l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ..
4. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass. Sez. Un.19/07/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio nei confronti del controricorrente Michele Colonna, spese liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi e accessori come per legge, spese da corrispondersi in favore dell’Erario in ragione dell’art. 133 d.P.R. 115/2002 e della intervenuta ammissione al gratui