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Ordinanza — n. 2497/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2497/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2497/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Va premesso che la società ricorrente non ha depositato in atti prova dell’integrale pagamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi all’origine della controversia. La parte ricorrente, nondimeno, con la nota depositata in atti in data 23/10/2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente costituita non ha accettato la rinuncia; ciò non esclude comunque l’estinzione del giudizio atteso che larinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna delrinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28/05/2020, n.10140).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2497/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con atto depositato in data 23/10/2024 la Eu.ro.in. s.r.l. ha dichiarato diaver aderito alla c.d. rottamazione-quater di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge 29/12/2022. n. 197 e, in ogni caso, ha rinunciato al ricorso. L’INPS, quale controricorrente, con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati deducibilità dei contributi di mantenimento rinvio della rendita decisione sulla contribuzione pagamenti diretti all'agricoltura accoglimento parziale del contribuente
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25662-2021 proposto da: EU.RO.IN. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA 111, presso lo studio dell'avvocato GERMANA HOBER, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ROSATO; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente Oggetto CARTELLA ESATTORIALE R.G.N.25662/2021 Ud.13/12/2024CC domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 685/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 2093/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere Dott.

RICCARDO ROSETTI. Rilevato che: 1.La società Eu.ro . in . s.r.l. impugna va innanzi al Tribunale di Brindisi una intimazione di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.a. ed emessa in ragione di cartella esattoriale per credito INPS derivante da omissione di contributi per contributi di operai agricoli. Si costituivano gli Uffici resistenti. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza 2035/2014 del 13/11/2014 rigettava il ricorso ritenendo formatosi il giudicato con riguardo a precedente impugnazione della cartella esattoriale.

2. Avverso detta pronuncia la società Eu.ro.in. s.r.l. proponeva appello. Si costituivano nel giudizio l’INPS ed Equitalia Servizi Riscossione s.p.a.. La Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 685/2021 depositata in data 22/07/2021 rigettava l’appello.

3. La società Eu.ro.in. s.r.l. ricorre per cassazione con impugnazione articolata su tre motivi.

4. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituiti con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

5. Con atto depositato in data 23/10/2024 la Eu.ro.in. s.r.l. ha dichiarato diaver aderito alla c.d. rottamazione-quater di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge 29/12/2022. n. 197 e, in ogni caso, ha rinunciato al ricorso. L’INPS, quale controricorrente, con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/12/2024. Considerato che:

1. Va premesso che la società ricorrente non ha depositato in atti prova dell’integrale pagamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi all’origine della controversia. La parte ricorrente, nondimeno, con la nota depositata in atti in data 23/10/2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente costituita non ha accettato la rinuncia; ciò non esclude comunque l’estinzione del giudizio atteso che larinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna delrinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28/05/2020, n.10140).

In questo caso la sentenza di merito impugnata ha respinto l’impugnazione del ricorrente avverso la cartella esattoriale, sicchél’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato di una sentenza inequivocabilmente favorevole alla parte controricorrente senza che residui dubbio alcuno circa il diritto controverso.

2. Le spese vanno liquidate nei confronti dell’INPS, nella misura indicata in dispositivo, in ragione del principio secondo il quale: quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass.22/05/2020, n.9474). 2.1.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nei confronti dell’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., Sez.U., 08/03/2022, n. 7514, in ordine alla spettanza della legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055) 3. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732;

Cass. ss. u.19/07/2024n.20018).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio; condanna la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio nei confronti del controricorrente INPS, spese liquidate in euro 7.000,00 (settemila) per compensi, oltre ad