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Ordinanza — n. 2495/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2495/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2495/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36076-2019 proposto da: INARCASSA -CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO N. 59/2017 ARCHA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; -intimato- avverso il decreto n. cronologico 187/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/10/2019 R.G.N. 27743/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2495/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 59/2017 ARCHA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; -intimato- avverso il decreto n. cronologico 187/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/10/2019 R.G.N. 27743/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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credito di contributi prestazione non contributiva contributo per l'assistenza contributo irrecuperabile accoglimento parziale del contribuente incasso dei contributi di mantenimento
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36076-2019 proposto da: INARCASSA -CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO N. 59/2017 ARCHA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; -intimato- avverso il decreto n. cronologico 187/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/10/2019 R.G.N. 27743/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Privilegio 2753- 2754 c.c. R.G.N.36076/2019 Cron. Rep. Ud.12/12/2024 CC RILEVATO CHE Con decreto n.187/19, il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da Inarcassa nei confronti del fallimento Archa s.r.l. Inarcassa aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare dei propri crediti per contributo integrativo non pagato per gli anni 2007, 2008, 2009, 2013, nonché per sanzioni conseguenti all’omesso pagamento. I creditierano stati ammessi in via chirografaria e Inarcassa chiedeva con l’opposizione la loro ammissione in via privilegiata ai sensi degli artt.2753 e 2754 c.c. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione affermando che il contributo integrativo non è finalizzato ad assicurare una copertura previdenziale, trattandosi di un contributo di solidarietà necessario a finanziare Inarcassa.

Avverso il decreto, Inarcassa ricorre per un motivo. Il fallimento è rimasto intimato. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Inarcassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2745, 2753, 2754. Il Tribunale non avrebbe considerato che Inarcassa gestisce l’assicurazione obbligatoria contro invalidità e vecchiaia; non si tratterebbedi assicurazione volontaria bensìimposta dalla legge. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già deciso causa analoga alla presente, relativa al contributo integrativo e alle sanzioni per mancato pagamento; in detta pronuncia (Cass.33787/22) è stato chiarito che Inarcassa gestisce un regime di previdenza sociale obbligatoria, per cui i relativi crediti per contributo integrativo e sanzioni devono essere assistiti dal privilegio degli artt.2753 e 2754 c.c. Resta solo da aggiungere che non può rilevare l’art.2751-bis, n.2 c.c., con riguardo al contributo integrativo dovuto dai professionisti alle rispettive casse, al fine di escludere il richiamo agli artt.2753 e 2754 c.c. L ’art.2751 - bis, n.2 c.c., nella sua attuale formulazione, è stato infatti introdotto con la l. n.205/17, mentre nel caso di specie si tratta di crediti pregressi, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2013.

Va dunque accolto il ricorso e cassato il decreto oggetto di ricorso, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione per i conseguenti provvedimenti in tema di formazione dello stato pas