Ordinanza Interlocutoria — n. 2473/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21248-2022 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI (già AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI), in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO NARDONE; -ricorrente - contro PEZONE LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MAGARO', rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO VOLPE; -controricorrente - nonché contro Oggetto Indennità perequativa ex art. 31 d.P.R. n.Precedente giudicato fra le stesse parti R.G.N.21248/2022 Cron.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 334 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 2473/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Dirigenza sanitaria amministrativa”, con condanna in solido di entrambe le resistenti, la Corte territoriale ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21248-2022 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI (già AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI), in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO NARDONE; -ricorrente - contro PEZONE LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MAGARO', rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO VOLPE; -controricorrente - nonché contro Oggetto Indennità perequativa ex art. 31 d.P.R. n.Precedente giudicato fra le stesse parti R.G.N.21248/2022 Cron.
Rep. Ud.23/01/2025 CC UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI; -intimata - avverso la sentenza n. 1749/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 3275/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato il diritto di Luciano Pezone di ricevere l’indennità di perequazione di cui all’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, rapportata alla retribuzione del Dirigente di 1^ livello del c.c.n.l. dell’area dirigenza del S.S.N. ed aveva condannato la Seconda Università degli Studi della Campania (ex Università degli Studidi Napoli) e l’Azienda Ospedaliera Universitaria degli Studi della Campania al pagamento della somma di € 29.513,66 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1.1.2013 al 28.2.2014.
2. La sentenza di seconde cure, avendo l’appellante Azienda Ospedaliera Universitaria censuratosia il rigetto della sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia la ritenuta sussistenzadei presupposti per il riconoscimento dell’indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, così ha motivatoil rigetto del gravame: - nelle more del giudizio di appello è caduto il giudicato sulla sentenza n. 8108/2016 del Tribunale di Napoli; -il giudicato esterno è rilevabile in ogni qualsiasi stato e grado del giudizio;-la citata sentenza n. 8108/2016 – intervenuta tra le medesime parti– ha ad oggetto il diritto del Pezone alle differenze retributive, a titolo di indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1973, fondato sulle stesseragioni di fatto e di diritto di cui al presente giudizio, ma in relazione ad un periodo anteriore – dal 1.8.2009 al 31.12.2012 – rispetto a quello oggetto della presente controversia che copre, invece, l’arco temporale dal 1.1.2013 al 28.2.2014; -i fatti posti alla base della decisione passata in giudicato sono gli stessi dedotti a fondamento delle richieste svolte nel presente giudizio, al riguardo la Corte territoriale osserva, infatti che “anche in quel giudizio il Pezone sosteneva di aver svolto dal 1.1.1995 le mansioni di collaboratore biologo e di responsabile del servizio di immunopatologia parificabili a quelle di dirigente del ruolo sanitario di 1^ livello comparto sanità, che con DAUP n. 253 del 19.5.1997, l’Azienda ospedaliera gli aveva riconosciuto l’equiparazione al trattamento economico del dirigente del ruolo sanitario di 1^ livello comparto sanità e che poi illegittimamente, con delibera del commissario straordinario n. 755 del 28.5.2004, l’Azienda lo aveva equiparato non più al dirigente sanitario di I livello ex IX, ma al collaboratore professionale esperto categoria DS del comparto sanità, corrispondendogli l’indennità di equiparazione sulla base dello stesso parametro”. - in applicazione del principio secondo cui nelle obbligazioni di durata, permanendo le medesime condizioni di fatto e di diritto, il giudicato su una pretesa relativa ad un periodo anteriore a quello oggetto di esame, com’è nel caso di specie,impedisce il riesame delle medesime questioni, visto l’accertamento in giudicato compiuto nella sentenza sopraindicata n. 8108/2026 del Tribunale di Napolidel diritto di Pezone Luciano “a ricevere l’indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 rapportata alla retribuzione del dirigente di 1^ livello del c.c.n.l.
Dirigenza sanitaria amministrativa”, con condanna in solido di entrambe le resistenti, la Corte territoriale ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
3. Propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo l’AziendaOspedaliera Universitaria dell’Università degli Studi di Napoli, che deposita altresì memoria.
4. Resta intimata l’Università.
5. Resiste con controricorso Pezone Luciano, depositando memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con un unico articolato motivo l’Azienda ricorrente deduce: la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l’erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l’efficacia di giudicato esterno della sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 8108/2016, pubblicata il 9.1.2017, senza avvedersi cheuna controversia cronologicamente antecedente, fra le medesime parti e con identico petitum e causa petendi , pende ancora innanzi alla S.C. (n.r.g. 26547/2018); nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., avendo il giudice fornito una illogica e comunque erronea motivazione nel decidere la causa, fondando la decisione sull’espansione del giudicato esterno della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8108/2016. 1.1.
In sintesi il motivo assume che, essendo ancora sub iudice la decisione della Corte di Appello di Appello di Napoli n. 1057/2018, relativa alla medesima questione, ma per un altro periodo, non può ritenersi maturato il giudicato nemmeno per il periodo successivo. In conseguenza di ciò il mezzo rimarca l’erroneità della decisione della Corte di Appello che, valorizzando il giudicato esterno sulla sentenza n. 8108/2016 del Tribunale di Napoli, ha rigettato l’appello proposto. 1.2. Nel motivo si evidenzia, poi,che nel primo giudizio, avente ad oggetto le rivendicazioni economiche di Luciano Pezone relative alla cd. indennità De Maria,viene in rilievo il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.2010; nel giudizio passato in cosa giudicata, di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8108/2016 il periodo dal 1.8.2009 al 31.12.2012, con un lasso temporale , quindi, in comune con il primo giudizio; nel giudizio deciso con la sentenza oggetto del presente giudizio in cassazione, poi, viene in rilievo il periodo 1.1.2013 al 28.2.2014.
Si desume dalla presenza di un periodo in comune fra le due decisioni un ulteriore elemento ostativo al riconoscimento del passaggio in giudicato della sentenza n. 8108/2016, si esclude, conseguentemente,la maturazione di un giudicato esterno che si possa porre – a differenza di quanto ha fatto la Corte territoriale –a fondamento della decisione.
2. Il Collegio, ritenuta la necessità di approfondire in pubblica udienza, nel contraddittorio delle parti e con l’intervento del Pubblico Ministero, le questioni inerenti la nozione e la rilevanza del giudicato nei rapporti di durata, vieppiù in caso di pluralità di giudicati susseguitisi nel tempo (cfr. la memoria del dipendente in cui si fa riferimento alla maturazione di un ulteriore giudicato inerente ad un periodo ancora successivo a quello per cui è causa), rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udi