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Ordinanza — n. 2396/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employee's appeal regarding irrevocable pension option blocking future contribution merging.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2396/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected Piero Luci's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision denying his request to merge pension contributions. Luci argued that the irrevocable option to remain in the general insurance scheme should not have barred him from merging subsequent contributions into the FLPD. The court held that the statutory irrevocability of the option specifically applies to the mobility process and does not prevent future contributions from being merged under different legal provisions. Consequently, the appeal was dismissed, though litigation costs were shared due to the legal novelty involved.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 1, l. n. 554/1988; Art. 7, comma 2, d.P.R. n. 104/1993: The irrevocability of the option to maintain the original insurance position does not preclude the subsequent merging of contributions into other pension funds.

Parole chiave

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public employee mobility irrevocable pension option contribution merging FLPD fund Cassation dismissal trasferimento di diritti a pensione pensionamento licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 1, l. n. 554/1988
104/1993, per avere la Corte di merito ritenuto che, una volta esercitata l’opzione di cui all’art. 6, comma 1, l. n. 554/1988, la stessa, essendo irrevocabile ex art.
Art. 7, comma 2, d.P.R. n. 104/1993
554/1988, in relazione alla falsa applicazione dell’art. 7, d.P.R.
Art. 1, comma 1, l. n. 29/1979
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 5, comma 3, l. n. 29/1979
104/1993, cit., il quale, d’altronde, appare a sua volta coerente con la generale irrevocabilità della ricongiunzione, per come disciplinata dell’art. 5, comma 3°, l.
Art. 6, comma 2, l. n. 554/1988
29/1979, e dell’art. 6, commi 1 e 2, l.
art. 112 c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28577-2018 proposto da: LUCI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato SILVIA ASSENNATO, rappresentato e difeso dall'avvocato CATIA MOSCONI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO CARUSO, ANGELO GUADAGNINO, CHERUBINA CIRIELLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 31/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/03/2018 R.G.N. 216/2016;

Oggetto Mobilità dipendenti pubblici, ricongiunzione posizioni assicurative R.G.N.28577/2018 Cron. Rep. Ud.28/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.3.2018, la Corte d’appello di Perugia ha confermato, con motivazione parzialmente differente, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Piero Luci volta ad ottenere la ricongiunzione presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FLPD) dei contributi versati posteriormente al 12.5.2009, data in cui, successivamente al transito dai ruoli del Ministero della Difesa a quelli dell’INPS, aveva proposto domanda di ricongiunzione presso il FLPD dei contributigià versati presso il Fondo INPDAP; che avverso tale pronuncia Piero Luci ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 28.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1°, e 6, comma 3°, l. n. 29/1979, e dell’art. 6, commi 1 e 2, l. n. 554/1988, in relazione alla falsa applicazione dell’art. 7, d.P.R. n. 104/1993, per avere la Corte di merito ritenuto che, una volta esercitata l’opzione di cui all’art. 6, comma 1, l. n. 554/1988, la stessa, essendo irrevocabile ex art. 7, d.P.R. n 104/1993, precludesse la successiva ricongiunzione dei contributi presso il FLPD; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che, ove si interpretasse la domanda amministrativa del 17.10.2011 come nuova e ulteriore domanda di ricongiunzione, risulterebbe erronea la qualificazione della propria domanda giudiziale; che, a tale ultimo riguardo, va rilevato che i giudici territoriali hanno premesso in fatto che, a seguito della domanda di ricongiunzione presentata dall’odierno ricorrente in data 12.5.2009, la contribuzione già accreditatagli presso il Fondo INPDAP era stata trasferita presso l’AGO e che, poco dopo il pensionamento, resosi conto che la contribuzione successiva alla domanda di ricongiunzione era continuata ad affluire presso il Fondo INPDAP, egli aveva presentato in data 17.10.2011 ulteriore domanda amministrativa all’INPS per far sì che anche il periodo posteriore al 12.5.2009 (precisamente, dal 13.5.2009 al 31.10.2010, epoca del pensionamento) venisse computato nella posizione assicurativa trasferita presso l’AGO; che i giudici territoriali, nel dar atto che il primo giudice aveva interpretato la domanda successiva come nuova domanda di ricongiunzione, reputandola inammissibile per essere l’istante già in pensione, hanno ritenuto che, quand’anche si volesse interpretarla come volta ad ottenere la piena attuazione della ricongiunzione già disposta in esito alla domanda del 12.5.2009, essa sarebbe infondata; che quanto appena detto priva di consistenza la censura di cui al secondo motivo, essendo evidente che i giudici hanno pronunciato proprio sul presupposto interpretativo rivendicato dall’odierno ricorrente; che del pari infondata è la censura di cui al primo motivo di ricorso; che, al riguardo, risulta definitivamente acclarato in fatto che l’odierno ricorrente, nel transitare, nel 1996, dai ruoli del Ministero della Difesa a quelli dell’INPS, optò per mantenere l’iscrizione assicurativa presso l’ente di provenienza in luogo di trasferirla presso quello di destinazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che l’art. 6, l. n. 554/1988, stabilisce che “il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico dell’amministrazione o dell’ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza”,precisando che “l’opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento”; che l’art. 7, d.P.R. n. 104/1993, nel disciplinare il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità, prevede espressamente al comma 2 che “la domanda di opzione può essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente”; che, pertanto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto che, quand’anche la domanda di ricongiunzione del 12.5.2009 avesse contenuto un’implicita rinuncia alla scelta precedentemente effettuata, tale rinuncia non avrebbe potuto avere effetto alcuno in considerazione del regime d’irrevocabilità proprio dell’opzione, derivandone per conseguenza l’infondatezza della domanda volta ad ottenere l’accredito presso l’AGO della contribuzione versata successivamente alla sua presentazione; che non giova in contrario richiamare l’art. 6, l. n. 29/1979 (al quale pure rinvia l’art. 6, comma 2, l. n. 554/1988, per disciplinare “la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza”), atteso che, se è vero che il 3° comma di quest’ultimo espressamente prevede che “eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2”, ossia – per quanto qui rileva –“in qualsiasi tempo” (art. 1, comma 1°, l. n. 29/1979), non è meno vero che tale previsione può logicamente riferirsi solo ad eventuali periodi di iscrizione a gestioni diverse da quelle interessate dal processo di mobilità, risultandone altrimenti vanificato il regime d’irrevocabilità dell’opzione previsto dall’art. 7, d.P.R. n. 104/1993, cit., il quale, d’altronde, appare a sua volta coerente con la generale irrevocabilità della ricongiunzione, per come disciplinata dell’art. 5, comma 3°, l. n. 29/1979; che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della novità e complessità della questione di diritto prospettata; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di con