Supreme Court allows heirs' claim for cumulative interest and monetary revaluation on delayed pension supplement payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's refusal to grant cumulative interest and monetary revaluation on a delayed pension supplement. The heirs argued that the cumulative calculation should apply from May 1990 until the final payment in 2004, while the lower court had limited it based on a 1991 law prohibiting such cumulation. The Court ruled that the prohibition does not apply to delayed payments of credits matured before the law's enactment, thereby allowing the cumulative claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 comma 6 legge n. 412/91; Art. 22 comma 36 legge n. 274/94: The prohibition on cumulating monetary revaluation and legal interest does not apply to delayed payments of social credits matured prior to the law's entry into force.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20579-2018 proposto da: SALVATI STEFANO, SALVATI LORENA, SALVATI ANDREA, SALVATI LUCA, nella qualità di eredi di SALVATI ICILIO e TOLOMEI MARIA PIA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FALERIA 20, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO SCHINA, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO COCCIA; -ricorrenti - contro FONDAZIONE E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SINIBALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO SQUILLACI; -controricorrente - Oggetto R.G.N.20579/2018 Cron.
Rep. Ud.12/12/2024 CC avverso la sentenza n. 5795/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 4595/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza n. 5795 del 9.1.2018, la Corte d'appello di Roma ha accolto parzialmente il gravame proposto da Salvati Stefano, Salvati Lorena, Salvati Andrea, Salvati Luca eredi di Salvati Icilio e Tolomei Maria Pia avverso la sentenza del tribunale di Frosinone che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da questi ultimi nei confronti dell’Enpam, ente che aveva liquidato un supplemento di trattamento pensionistico per complessivi € 22.035,64 a favore del comune dante causa, comprensivo di capitale e interessi, ma –secondo i ricorrenti – con un errato calcolo degli accessori, poiché sul capitale dovuto sarebbero spettati, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.m. n. 352/98, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dal maggio 1990, secondo il calcolo meglio esposto in ricorso e fino al soddisfo.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dei propri assunti di parziale accoglimento del gravame dell’Enpam, riteneva che essendo il credito vantato nei confronti di un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, il cumulo di rivalutazione e interessi, poteva essere riconosciuto dal 30.5.1990 al 31.12.1991, in quanto, successivamente, trovava applicazione la disciplina del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali a valere con decorrenza 1.1.92, dettata in via generale e con carattere inderogabile dalla legge n. 412/91, per i crediti previdenziali, quindi, il predetto cumulo non poteva essere riconosciuto anche per il periodo successivo, in particolare fino al pagamento del supplemento, corrisposto in data 2.3.04.
Avverso tale sentenza, Salvati Stefano, Salvati Lorena, Salvati Andrea, Salvati Luca eredi di Salvati Icilio e Tolomei Maria Pia hanno proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Enpam ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 22 comma 36 della legge n. 274/94, dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, del DM n. 352/98 e dell’art. 429 comma 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che fosse insussistente il diritto dei ricorrenti a percepire sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sul supplemento di pensione del loro dante causa, a decorrere dalla liquidazione della prima quota d’indennità in capitale, in sostituzione del trattamento ordinario di pensione, avvenuta il 30.5.1990 e fino alla data del pagamento del saldo della stessa indennità, eseguito dalla Fondazione Enpam, solo in data 2.3.2004.
Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato; pertanto, dovendo pure tale credito mantenere il suo contenuto economico fino al momento del pagamento, è legittimo, con riferimento a credito anteriore all'introduzione della disciplina di cui all'art. 16 legge 412 del 1991 e all'art. 22, comma trentaseiesimo della legge n. 724 del 1994, il cumulo tra interessi e rivalutazione” (Cass. n. 12023/03, 21896/04, cfr.
Cass. sez. un. nn. 5895/96, 10955/02). Nella specie, la Corte territoriale si è discostata dal consolidato orientamento giurisprudenziale, incorrendo nella violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo di censura; infatti, se la liquidazione della prima quota dell’indennità in capitale, in sostituzione del trattamento ordinario di pensione è avvenuta il 30.5.90, il saldo della stessa indennità, eseguito dalla Fondazione Enpam è stato corrisposto solo in data 2.3.04, quando tutta l’indennità avrebbe dovuto invece essere corrisposta il 30.5.90, in un’unica soluzione e non ratealmente, pertanto, trattandosi di ritardato pagamento di crediti previdenziali maturati antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, non è escluso il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Co