Italian Supreme Court allows INPS appeal, rejecting pension pro rata totalization when foreign pension already accounted for domestic contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed INPS's cassation appeal against a lower court ruling that permitted pension pro rata totalization. The applicant had received an autonomous Argentine pension calculated only on Argentine contributions, yet the lower court allowed him to combine prior Italian contributions with later Italian ones to reach the 52-week threshold for a pro rata benefit. The Court ruled that once foreign contributions are accounted for in an autonomous pension, they cannot be reused for totalization purposes under Article 15 of the Italy-Argentina Social Security Convention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 della Convenzione sulla sicurezza sociale tra Italia e Argentina: i contributi versati in uno Stato, dei quali l'altro abbia tenuto conto per una pensione autonoma, non possono essere considerati nuovamente per la corresponsione di un ulteriore trattamento pensionistico in regime di totalizzazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15251-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro DEL PAPA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 296/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/03/2018 R.G.N. 38/2017;
Oggetto Pensione in regime di convenzione internazionale R.G.N.15251/2018 Cron. Rep. Ud.28/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’8.3.2018, la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Domenico Del Papa volta a ottenere la liquidazione in pro rata della pensione di vecchiaia in regime internazionale, cumulando la contribuzione maturata in Italia prima dell’emigrazione in Argentina con quella versata in Italia dopo aver avuto liquidata dall’ente previdenziale argentino una pensione esclusivamente calcolata sui contributi ivi versati; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Domenico Del Papa ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 28.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 15 della Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, per avere la Corte di merito ritenuto che la contribuzione accreditata in favore dell’odierno controricorrente anteriormente alla liquidazione della pensione argentina, ancorché inferiore a 52 settimane e pertanto insuscettibile di totalizzazione con i contributi versati in Argentina, potesse essere cumulata con l’ulteriore contribuzione versata in Italia dopo la liquidazione della pensione estera al fine di conseguire l’anzianità contributiva di 52 settimane utile per la liquidazione del pro rataa carico dell’AGO; che il motivo è fondato; che, nell’interpretare l’art. 15 della Convenzione cit., questa Corte ha chiarito che il titolare di pensione liquidata dall’Argentina in modo autonomo, in presenza di contributi infrannuali pagati in Italia, non può cumulare gli ulteriori contributi italiani successivamente versati, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia pro ratain regime di totalizzazione internazionale, essendo i due trattamenti pensionistici incompatibili, alla stregua della Convenzione italo- argentina sulla sicurezza sociale del 3 novembre 1981, ratificata con l. n. 32/1983, di modo che i contributi versati in uno Stato, dei quali l’altro abbia doverosamente tenuto conto nel riconoscere la pensione in via autonoma, non possono essere considerati una seconda volta per la corresponsione da parte del predetto Stato di un ulteriore trattamento pensionistico (così Cass. n. 22072 del 2020, cui ha dato continuità Cass. n. 23037 del 2024); che a non diverse conclusioni induce l’invocazione di Cass. n. 1782 del 1986, cit. dalla sentenza impugnata, secondo cui, non potendo la pensione erogata da un istituto previdenziale estero essere equiparata ad uno di quei trattamenti pensionistici previsti dalla legge come ostativi alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, dovrebbe pur sempre consentirsi il ricorso a quest’ultima da parte dell’assicurato che, avvalendosi del cumulo e della totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti o costituiti in ciascuno dei due paesi, intenda conseguire una pensione a carico dell’AGO, atteso che tale possibilità (ovviamente indiscutibile, essendo ben possibile il concorso di due trattamenti pensionistici liquidati rispettivamente dai due paesi contraenti) nulla ha a che fare con la questione per cui qui è causa, che concerne la possibilità che, qualora l’ente previdenziale argentino non abbia tenuto conto dei contributi accreditati in Italia ai fini della liquidazione della pensione, l’assicurato possa cumularli con altri versati successivamente alla decorrenza della pensione estera; che quest’ultima è fattispecie disciplinata dall’art. 15, comma 5, della Convenzione cit., secondo il quale “se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato Contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto soltanto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi” e sarà invece “l’istituzione competente dell’altroStato Contraente” a dover “tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse”; che, in continuità con Cass. nn. 22072 del 2020 e 23037 del 2024, cit.,va pertanto ribadito che, mentre è possibile utilizzare i contributi infrannuali accreditati in Italia anteriormente alla liquidazione della pensione autonoma argentina onde conseguire una ulteriore pensione autonoma a carico dell’AGO, non è possibile impiegare i medesimi per ottenere la liquidazione in pro rata della pensione in totalizzazione propria del regime convenzionale, non essendo ciò previsto dall’art. 15 della Convenzione; che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Domenico Del Papa;che, essendosi il principio di diritto cui qui s’è data continuità formatosi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, va ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la dom