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Ordinanza — n. 2369/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses pension increase claim as prescribed under ten-year statute of limitations for automatic adjustments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2369/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the heir of a pensioner against a lower court ruling that rejected a pension restoration request. The appellant argued that the right to the fixed increment was non-disposable and thus imprescriptible, but the court held that such rights are subject to a ten-year limitation period. Consequently, the claim was rejected because the administrative request was filed more than ten years after the relevant legal period expired.

Regesto Legislator

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Art. 10 l. n. 160/75; Art. 2934, co. 2 c.c.: The right to obtain fixed increments on pension rates resulting from automatic equity adjustments is subject to a ten-year statute of limitations and is not imprescriptible.

Parole chiave

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pension equity adjustment ten year statute of limitations prescription of pension rights automatic pension increase non-disposable pension right aumento della rendita di invalidità adeguamento della rendita accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 10 l. n. 160/75
Art. 2934, co. 2 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a t

Giurisprudenza citata

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Cass. 35339/23
Cass. 6335/19
Cass. 4635/18
Cass. 13185/17
Cass. 20507/15
Cass. 14677/19
Cass. 14677/19, Cass.6144/19, Cass.1507/19, Cass.14034/18).
Cass. 6144/19
Cass. 1507/19
Cass. 14034/18
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9350-2018 proposto da: GASTALDELLO CLAUDIO in qualità di erede di FILANCIA CAROLINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato NORBERTO MANENTI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1924/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2017 R.G.N. 177/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Art.10 l. n.160/75 prescrizione R.G.N.9350/2018 Cron. Rep. Ud.20/12/2024 CC RILEVATO CHE Con sentenza n.1924/17, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Filancia Carolina, titolare di pensione in regime di pro-rata estero, volta alla ricostituzione del trattamento pensionistico in atto con applicazione dell’incremento in cifra fisso previsto dall’art.10, co.3 l.n.160/75. Riteneva la Corte che il diritto fosse prescritto poiché la domanda amministrativa era stata presentata nel 2013 e il beneficio in questione era stato abrogato a partire dal 30.4.1984, ovvero più di dieci anni prima della domanda all’Inps.

Avverso la sentenza, Filancia Carolina ricorre per un motivo, illustrato da memoria.Alla ricorrente è poi succeduto l’erede, Claudio Gastaldello. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATOCHE Con l’unico motivo di ricorso, Filancia Carolina deduce violazione e falsa applicazione dell’art.10 l. n.160/75 e dell’art.2934, co.2 c.c. La Corte avrebbe errato nell’applicare la prescrizione decennale, essendo la perequazione prevista dall’art.10 l. n.160/75 un diritto indisponibile, come tale imprescrittibile.

Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.35339/23, Cass.6335/19, Cass.4635/18, Cass.13185/17, Cass.20507/15) è assoggettato a prescrizione decennale il diritto al conseguimento delle maggiorazioni legate alla perequazione automatica delle pensioni di cui all’art.10 l. n.160/75. Tale diritto, soppresso dall’art.21 l. n.730/83 , sussiste fino al 30 aprile 1984 e non può essere riconosciuto quando la domanda amministrativa sia proposta dopo il decorso di diecianni da tale data. Né ha rilevanza il principio dell’imprescrittibilità del diritto alla pensione, siccome indisponibile, in quanto l’oggetto dell’odierno contendere verte sul diritto di ottenere gli incrementi in misura fissa sull’importo dei singoli ratei in relazione a un determinato periodo (v.

Cass. 14677/19, Cass.6144/19, Cass.1507/19, Cass.14034/18). Al rigetto del ricorso segue condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a t