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Ordinanza — n. 2359/2025 — snciv Generato dall'IA

Court rules pension start date depends on option request date, not age, under specific INPS regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2359/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Milan Court of Appeal's decision granting a pension with a start date of October 1, 2010. The INPS argued the correct start date should be the day the applicant formally opted for the separate management scheme, citing specific administrative decrees. The court agreed that the pension's effective date is tied to the option request, not the age requirement, and remanded the case for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 3, d.m. n. 282/1996; Art. 7, l. n. 155/1981: The commencement date of a pension under the separate management scheme, when accumulated contributions are used, is determined by the day the option is requested, not by the attainment of pensionable age.

Parole chiave

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pension commencement date separate management scheme accumulated contributions option request date INPS regulations pensionable age remand to appellate court pensione d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 3, d.m. n. 282/1996
che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m.
Art. 7, l. n. 155/1981
Art. 1, d.m. n. 228/1996
155/1981, e dell’art. 1, d.m.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30256 del 2022
282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass.
Cass. n. 21361 del 2021
30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass.
Cass. n. 15458 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8495-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO; -ricorrente - contro SPINOGLIO SERGIO GENTILE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1387/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/09/2017 R.G.N. 171/2017;

Oggetto Pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata INPS R.G.N.8495/2018 Cron. Rep. Ud.28/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 14.9.2017, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Sergio Gentile Spinoglio volta a conseguire la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.10.2010, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Sergio Gentile Spinoglio ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 28.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione dell’art. 7, l. n. 155/1981, e dell’art. 1, d.m. n. 228/1996, per avere la Corte territoriale riconosciuto il diritto dell’odierno controricorrente a beneficiare, con decorrenza dal 1°.11.2014, di un supplemento di pensione calcolato sui contributi versati dopo l’ottobre 2010, laddove era la decorrenza stessa della prestazione di vecchiaia a doversi individuare in tale data, avendo il controricorrente presentato la domanda di pensione in data 31.10.2014; che il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento da parte dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 15458 del 2024); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sul