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Ordinanza — n. 2345/2025 — snciv Generato dall'IA

Social security court dismisses appeal claiming capital gains from company shares count as business income for contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2345/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that excluded capital gains from a company's shareholding from the social security contribution base. The INPS argued that all business income should be taxed for contributions, while the appellant contended that passive income from shares constitutes business income. The court ruled that fiscal law strictly distinguishes between active business income and passive capital gains, meaning only the former triggers the mandatory social security obligation.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis d.l. 384/1992; D.P.R. 917/1986: The autonomous worker's contribution base comprises only active business income, excluding passive capital gains derived from mere participation in capital companies without active labor.

Parole chiave

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social security contributions business income definition capital gains exclusion autonomous worker status INPS contribution base categoria contributiva reddito delle partecipazioni in diritto tributario contributo formatore di rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis d.l. 384/1992
384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 nr.
D.P.R. 917/1986
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21540 del 2019
917 del 1986) (in questi termini Cass. n. 21540 del 2019 e anche n.
Cass. n. 18892 del 2023
Cass. Sez. Lav. 19/08/2024 n. 22901
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26025/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato DE ROSE EMANUELE unitamente agli avvocati MARITATO LELIO, D'ALOISIO CARLA , SGROI ANTONINO -ricorrente- contro FABRO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOMENIZZA N. 3, presso lo studio dell’avvocato LUISE MICHELINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIUZZO FLAVIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 84/2019 pubblicata il 14/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n.84/2019 pubblicata il 14/05/2019, ha rigettato il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con Marco Fabro.

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo della pretesa contributiva di assoggettare all’imponibile contributivo ex art.3 bis d.l. 384/1992 (convertito con modificazioni dalla legge 438/1992)i redditi derivanti dalla qualità di socio e amministratore di una società di capitali, la Immobiliare Fabro s.r.l.

3. Il Tribunale di Udine accoglieva le domande proposte dal Fabro.

4. La Corte territoriale ha ritenuto che i redditi derivanti dalla mera partecipazione ad una società di capitali non potessero qualificarsi come redditi d’impresa ai fini dell’obbligo contributivo.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Istituto previdenziale, con ricorso affidato ad un unico motivo. Fabro resiste con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.3 bis del d.l. 384/1992, in connessione con la legge n.233/1990 e riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.. Deduce che alla luce di una lettura costituzionalmente orientata del parametro di legittimità la base imponibile della obbligazione contributiva è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, a prescindere che essi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali.

2. Il ricorso è infondato.

3. Sulla questione di diritto sollevata dalla parte ricorrente si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, nei termini che seguono: «la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgenteun'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa.

Si tratta di questione recentemente affrontata e risolta da questa Corte ( cfr. Cass.n. 21540 del 2019, Cass. n. 18594 del 2020, n. 19001 del2020) ai cui principi si intende dare continuità. 4.2. Nelle sentenze sopra richiamate è stato rilevato che ilD.L. 19 settembre 1992, nr. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 nr. 438, ha previsto che a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare delcontributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono e che con la nuova disposizionerileva «la totalità» dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione della legge n. 233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva.

È stato precisato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e,dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi,D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917. Il citato D.P.R. contienedistinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresarispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale mentre l'art. 44, lette) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditidi capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definitadalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi. Sono stati poi messi in evidenza il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 354 del 2001. 4.3.

In definitiva va riaffermato che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986) (in questi termini Cass. n. 21540 del 2019 e anche n. 18892 del 2023. e n. 805 del 2021)» (Cass.

Sez. Lav. 19/08/2024 n. 22901).

4. Nel caso esaminato dalla Corte territoriale è incontestato che il reddito ritratto da Marco Fabro quale socio ed amministratore della Immobiliare Fabro s.r.l. fosse un reddito da mera partecipazione, non risultando dedotto né tantomeno provato lo svolgimento di una prestazione lavorativa.

5. Deve pertanto ritenersi che il giudice di appello abbia fatto corretta applicazione dell’art.3 bisd.l. 384/1992 al caso in esame e che pertanto non sussista la paventata violazione di norme giuridiche.

6. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. La decisione sulla base di un principio di diritto formatosi dopo la notifica del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese dell’intero processo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un