Decreto — n. 2306/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13846/2024R.G. proposto da: RAPULLINO BIAGIO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Spagna Musso e Luca Vaccaro,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro CARMINE ACAMPORA; -intimato- nonché AMODIO VEROLINO; -intimato- nonché ANGELA SALIO; -intimata- nonché CIRO RIZZO; -intimato- avverso la SENTENZA n. 105/2024 emessa da CORTE D'APPELLO di NAPOLI.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione dei controricorrenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2306/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13846/2024R.G. proposto da: RAPULLINO BIAGIO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Spagna Musso e Luca Vaccaro,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro CARMINE ACAMPORA; -intimato- nonché AMODIO VEROLINO; -intimato- nonché ANGELA SALIO; -intimata- nonché CIRO RIZZO; -intimato- avverso la SENTENZA n. 105/2024 emessa da CORTE D'APPELLO di NAPOLI.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione dei controricorrenti.
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13846/2024R.G. proposto da: RAPULLINO BIAGIO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Spagna Musso e Luca Vaccaro,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro CARMINE ACAMPORA; -intimato- nonché AMODIO VEROLINO; -intimato- nonché ANGELA SALIO; -intimata- nonché CIRO RIZZO; -intimato- avverso la SENTENZA n. 105/2024 emessa da CORTE D'APPELLO di NAPOLI.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione dei controricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione