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Decreto — n. 2302/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2302/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2302/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17026/2024R.G. proposto da: ANDREA CALIENDO, FRANCESCO CELLA , EDOARDO COLELLA , RAFFAELE DEL SORBO, ESTER ELIA, FRANCESCO FIORE, GAETANO OREFICE, GIANLUCA GRIMALDI, GIOVANNI PROFITA , ANTONIO RAVOe NUNZIO SORRENTINO, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli Avvocati Fabio Cutuli e Arcangelo Fele, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro STELLANTIS EUROPE S.p.A., già FCA ITALY S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele De Luca Tamajo e Maria Teresa Salimbeni, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2058/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2302/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali errore di calcolo errore nella commisurazione della pena spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
2058/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17026/2024R.G. proposto da: ANDREA CALIENDO, FRANCESCO CELLA , EDOARDO COLELLA , RAFFAELE DEL SORBO, ESTER ELIA, FRANCESCO FIORE, GAETANO OREFICE, GIANLUCA GRIMALDI, GIOVANNI PROFITA , ANTONIO RAVOe NUNZIO SORRENTINO, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli Avvocati Fabio Cutuli e Arcangelo Fele, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro STELLANTIS EUROPE S.p.A., già FCA ITALY S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele De Luca Tamajo e Maria Teresa Salimbeni, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2058/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna le parti ricorrente, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così