Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case closure. The appellant, Rosetta Florio, had not responded to the procedural proposal sent by the court, while the respondent, Rete Ferroviaria Italiana, argued for the dismissal based on this inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case closure results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9351/2024R.G. proposto da: ROSETTA FLORIO, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Michele Palumbo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Alesii,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3667/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così