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Decreto — n. 2283/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after court proposed case settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 2283/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal against the INPS decision extinguished because the applicant failed to request a ruling within forty days of the court's settlement proposal. The applicant, represented by Ester Ferrari Morandi, had previously challenged a Rome Court of Appeal judgment regarding social security benefits. Since the applicant did not object to the proposed settlement, the court ruled the appeal withdrawn and ordered the costs to be borne by the applicant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the applicant fails to request a decision within forty days of the court's proposal for case settlement.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal case settlement proposal extinction of proceedings INPS social security procedural time limits istituto di previdenza riesame della rendita AI diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
4152 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 14 novembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione presentata ai sensi dell’art.152 disp.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 12102-2024, proposto da SAN ANDRES MUENTES FLOR EVANGELISTA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’av- vocata ESTER FERRARI MORANDI, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate CLE- MENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 4152 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 14 novembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione presentata ai sensi dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso e già vagliata nella sua ritualità dalla Corte territoriale (pagina 3 della sentenza impugnata);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese irripetibili. Rom