Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal against the INPS judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within forty days of the proposal for settlement. The appellant, represented by counsel, did not exercise the right to demand a decision after the procedural proposal was communicated to both parties. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for settlement results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso 11494-2024, proposto da CANDIA VALENTINA, rappresentata e difesa, in forza di procura confe- rita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato DAVIDE D’IPPO- LITO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in per- sona del legale rappresentante pro tempore intimato Avverso la sentenza n. 1996 del 2023 della Corte d’appello di Bari, depositata il 7 novembre 2023, nella causa 1681 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in causa;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. -2 - Roma, 2