Italian court dismisses appeal due to withdrawal; appellant failed to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, representing a worker against INAIL, had previously lost at the Rome Court of Appeal but did not act to finalize the proceedings after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the litigation was abandoned by the appellant and ordered them to bear the costs of the entire proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days after a proposal of settlement is communicated constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 15399-2024, proposto da MAJ MARIUSZ DARIUSZ, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato SERGIO NICOLA ALDO SCICCHITANO, presso lo studio del quale, in ROMA, VIA VIA EMILIO FAÀ DI BRUNO, 4, è elettivamente domiciliato ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate LUCIANA ROMEO e RENATA TOMBA, con domicilio eletto in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144 controricorrente Avverso la sentenza n. 4123 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28 dicembre 2023 (RG 1848/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore indeterminabile della controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.