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Ordinanza — n. 2226/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses retroactive pension claim for parasubordinate workers based on contribution accumulation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2226/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Roberto Biggi's appeal against the Genoa Court of Appeal's decision denying retroactive pension dating back to April 2007. Biggi argued that his age requirement was met in 2007, invoking a protection clause to apply the old pension rules despite new contribution requirements. The court ruled that pension benefits resulting from the accumulation of contributions from different management systems only begin on the month following the formal application, not the date the age requirement was met.

Regesto Legislator

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Art. 3 D.M. 282/1996; Art. 22, co. 5 L. n. 153/69: Pension benefits resulting from the accumulation of contributions from different management systems of the AGO commence on the first day of the month following the submission of the pension application, not the date the age requirement is fulfilled.

Parole chiave

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pension retroactivity accumulation of contributions parasubordinate workers AGO management systems pension commencement date accredito di vecchiaia pensione di anzianità rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 3 D.M. 282/1996
In sintesi, il pensionato, che aveva versato contributi presso il fondo lavoratori dipendenti dell’AGO e, poi, presso la gestione separata, aveva presentato domanda, il 24 settembre 2014, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, d.m.
Art. 22, co. 5 L. n. 153/69
Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22, co. 5 L. n. 153/69: il trattamento pensionistico «decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda».
Art. 1, co. 3 L. n. 243/2004
Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell'AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass. 10396/09), il computo di cui all'art.
Art. 16 L. n. 233/90
10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell'art. 16 L. n. 233/90 in relazione alla facoltà di computo.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24946/2024
Cass. n. 10396/09
Cass. n. 24926/2024
Cass. n. 24887/2024
Cass. n. 24779/2024
Cass. n. 24773/2024
Cass. n. 24815/2024
Cass. n. 15460/2024
Cass. n. 15459/2024
Cass. n. 15458/2024
Cass. n. 15329/2024
Cass. n. 15327/2024
Cass. n. 15326/2024
Cass. n. 15322/2024
Cass. n. 12882/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15982-2019 proposto da: BIGGI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE BUTTINI, ROBERTO VALETTINI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 389/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/11/2018 R.G.N. 325/2018;

Oggetto R.G.N.15982/2019 Cron. Rep. Ud.16/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Genova, riformando la decisione di prime cure, ha rigettato la domanda volta ad ottenere la retrodatazione, al 1° aprile 2007, della pensione di vecchiaia per lavoratori parasubordinati erogata dall'INPS all’attuale ricorrente solo a partire da ottobre 2014 sul presupposto del la mancata maturazione , alla data pretesa, dei requisiti, anagrafici e contributivi, previsti per la gestione separata.

In sintesi, il pensionato, che aveva versato contributi presso il fondo lavoratori dipendenti dell’AGO e, poi, presso la gestione separata, aveva presentato domanda, il 24 settembre 2014, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, d.m. n. 282/1996, argomentando nel senso che, per avercompiuto l’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo (57 anni) nel marzo 2007, trovava applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, co.3, legge n.243/2004, con conseguente inopponibilità del nuovo e più rigoroso requisito prescritto dalla legge.

La sentenza, con la quale la Corte di merito si è conformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità, è impugnata da Biggi Roberto, con ricorso affidato ad un unico motivo con il quale si duole di violazione di legge; resiste con controricorso l'INPS, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE La questione controversa è già stata esaminata con plurime sentenze ed ordinanze, nn. 24926/2024; 24887/2024; 24779/2024; 24773/2024; 24815/2024; 15460/2024; 15459/2024; 15458/2024; 15329/2024; 15327/2024;15326/2024; 15322/2024; 12882/2024; 36199/2023; 36030/2023; 30689/2023; 29250/2023; 29234/2023; 30257/2022; 30256/2022; 21361/2021.

Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall'art. 3 D.M. 282/96: esso, ai fini dell'esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta (v. Cass. n. 24946/2024). Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22, co. 5 L. n. 153/69: il trattamento pensionistico «decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda».

Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell'AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass. 10396/09), il computo di cui all'art. 3 D.M. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass. 10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell'art. 16 L. n. 233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l'art. 22, co. 5 L. n. 153/69, per cui il trattamento conseguito mediante cumulo ex art. 3 del d.m. 282/1996 decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione e non già dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.Non si rinvengono, infine, nell’impianto argomentativo impugnatorio, elementi tali da indurre il Collegio ad una rivisitazione del consolidato orientamento.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, 3.000,00 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso