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Decreto — n. 2201/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2201/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2201/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 13778-2024, proposto da DETTO SAVINO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato DOMENICO CASAMAS- SIMA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LI- BERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 170 del 2024 della Corte d’appello di Bari, de- positata il 19 febbraio 2024, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2201/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 170 del 2024 della Corte d’appello di Bari, de- positata il 19 febbraio 2024, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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diritti di previdenza professionale averi di previdenza previdenza vincolata responsabilità previdenziale prestazioni assicurative correnti prestazione di previdenza facoltativa

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 13778-2024, proposto da DETTO SAVINO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato DOMENICO CASAMAS- SIMA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LI- BERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 170 del 2024 della Corte d’appello di Bari, de- positata il 19 febbraio 2024, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della -2 - parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge