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Decreto — n. 2200/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal; appellant waived decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 2200/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory forty-day window following the court's proposal for settlement. The appellant, represented by counsel, had previously filed a writ of cassation against a lower court ruling involving the National Pension and Assistance Fund for Pharmacists and the Tax Agency. Consequently, the court ruled that the litigation was abandoned by the appellant and ordered them to bear all procedural costs and expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If the appellant does not request a decision within the statutory period following a proposal for settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal statutory time limit procedural extinction settlement proposal costs allocation proposta di giudizio censure procedurali diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
575 del 2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 26 novembre 2023, nella causa 520 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 11840-2024, proposto da MUSUMECI GIUSEPPINA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro E.N.P.A.F., Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di- feso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato PAOLO LEOPARDI, con domicilio eletto in ROMA, VIA BOEZIO, 14 controricorrente e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 controricorrente Avverso la sentenza n. 575 del 2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 26 novembre 2023, nella causa 520 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquidaper ENPAFin Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di leggee per Agenzia delle Entrate Riscossione in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a deb