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Decreto — n. 2197/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2197/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2197/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 15622-2024, proposto da POLIZZOTTO VINCENZA ROSALIA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati LORENZO MARIA DENTICI e LUIGI MAINI LO CASTO, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI SIMONE, in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI, 1 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 1128 del 2023 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 12 gennaio 2024 (RG 27/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp. att. cod. proc. civ; Decreto — n. 2197/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 1128 del 2023 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 12 gennaio 2024 (RG 27/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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riesame della rendita AI rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione premi assicurativi non pagati termini di ricorso regresso dell'assicuratore mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in forza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 15622-2024, proposto da POLIZZOTTO VINCENZA ROSALIA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati LORENZO MARIA DENTICI e LUIGI MAINI LO CASTO, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI SIMONE, in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI, 1 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 1128 del 2023 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 12 gennaio 2024 (RG 27/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in forza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (allegato G);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese irripetibili. Roma,