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Decreto — n. 2194/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal, ordering appellant to pay all litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 2194/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. The appellant, Edil Ver S.R.L., had previously challenged a second-instance judgment against INPS regarding social security decrees. Consequently, the court ruled that the litigation costs of Euro 3,700 must be borne entirely by the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391, secondo comma: Failure to request a decision within the prescribed time limits following a proposal for settlement constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation settlement proposal Corte di Cassazione istituto di previdenza prestazione d'assicurazione sociale contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
287 del 2023 della Corte d’appello di Caltanissetta, depositata il 19 dicembre 2023 (RG 123/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.) , -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 15414-2024, proposto da EDIL VER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato FABIO FARGETTA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 287 del 2023 della Corte d’appello di Caltanissetta, depositata il 19 dicembre 2023 (RG 123/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.