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Decreto — n. 2186/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2186/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2186/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 10702-2024, proposto da COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate CATERINA SICILIANO e ANTONELLA TRENTINI, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro CIPRIANI MARIA CONCETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA FAGGIOLI, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 568 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 17 novembre 2023, nella causa 322 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 93 cod. proc. civ; Decreto — n. 2186/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avvocato Luca Faggioli.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza durata ragionevole del procedimento rinvio del dibattimento impugnazione di decisioni amministrative termini di ricorso termine di una settimana

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 93 cod. proc. civ
civ.), che vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla -2 - stregua del valore della controversia (Euro 211,99) e dell’attività processuale svolta, con distrazione a favore dell’avvocato Luca Faggioli, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 10702-2024, proposto da COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate CATERINA SICILIANO e ANTONELLA TRENTINI, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro CIPRIANI MARIA CONCETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA FAGGIOLI, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 568 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 17 novembre 2023, nella causa 322 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla -2 - stregua del valore della controversia (Euro 211,99) e dell’attività processuale svolta, con distrazione a favore dell’avvocato Luca Faggioli, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avvocato Luca Faggioli.