Decreto — n. 2186/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso 10702-2024, proposto da COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate CATERINA SICILIANO e ANTONELLA TRENTINI, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro CIPRIANI MARIA CONCETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA FAGGIOLI, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 568 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 17 novembre 2023, nella causa 322 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ, art. 93 cod. proc. civ; Decreto — n. 2186/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avvocato Luca Faggioli.
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uente DECRETO sul ricorso 10702-2024, proposto da COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate CATERINA SICILIANO e ANTONELLA TRENTINI, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro CIPRIANI MARIA CONCETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA FAGGIOLI, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 568 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 17 novembre 2023, nella causa 322 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla -2 - stregua del valore della controversia (Euro 211,99) e dell’attività processuale svolta, con distrazione a favore dell’avvocato Luca Faggioli, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avvocato Luca Faggioli.