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Decreto — n. 2182/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2182/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2182/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18753 del 2024 proposto da: PULVIRENTI MARIA,CASTORINA GIUSEPPA ANTONELLA, PILLITTERI MICHELE, SGROI VENERANDO CORRADO MARTINO, LA ROCCA CROCE GINO, SANTORO GIUSEPPE, tutti rappresentati e difesi dall’avv. MARIA CLAUDIA GIORDANO, domicilio PEC: -ricorrenti- contro COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. AURORA NOTARIANNI con cui elett. domicilia in Roma studio legale Fazzari via Q. Maiorana 9 -controricorrente- e BRIGUGLIO RITA, e MELITA VINCENZA MARIA -intimate- avverso la sentenza n. 135/2024 del 22 febbraio 2024 , Corte d'Appello di Messina,nella causa R.G.N. 632/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2182/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, le stesse non vanno liquidate atteso che il controricorso del Comune come riconosce lo stesso è tardivo ed è stato proposto per la partecipazione all’udienza pubblica, nulla spese per i ricorrenti e per le parti intimate.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive partecipazione alla procedura esclusione del dibattimento pubblico procedura orale condono delle spese procedurali impedimento processuale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
632/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18753 del 2024 proposto da: PULVIRENTI MARIA,CASTORINA GIUSEPPA ANTONELLA, PILLITTERI MICHELE, SGROI VENERANDO CORRADO MARTINO, LA ROCCA CROCE GINO, SANTORO GIUSEPPE, tutti rappresentati e difesi dall’avv. MARIA CLAUDIA GIORDANO, domicilio PEC: -ricorrenti- contro COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. AURORA NOTARIANNI con cui elett. domicilia in Roma studio legale Fazzari via Q. Maiorana 9 -controricorrente- e BRIGUGLIO RITA, e MELITA VINCENZA MARIA -intimate- avverso la sentenza n. 135/2024 del 22 febbraio 2024 , Corte d'Appello di Messina,nella causa R.G.N. 632/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, le stesse non vanno liquidate atteso che il controricorso del Comune come riconosce lo stesso è tardivo ed è stato proposto per la partecipazione all’udienza pubblica, nulla spese per i ricorrenti e per le parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il28 g