Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory forty-day period following the proposal of settlement. Although the counter-claim was filed late, the primary issue was the appellant's inaction regarding the settlement offer. Consequently, the court ruled that the procedural defect resulted in the automatic withdrawal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 12451-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, è elettivamente domiciliata ricorrente contro MONTI ADRIANA E CANOVA GIORGIO, QUALI EREDI DI CANOVA CLAUDIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, domiciliati presso il suo indirizzo PEC controricorrenti Avverso la sentenza n. 893 del 2023 della Corte d’appello di Milano, depositata il 20 novembre 2023 (RG 723/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - non v’è luogo a provvedere sulle spese, in quanto, a fronte di un ricorso notificato il 24 maggio 2024, come da documentazione prodotta in causa, il controricorso risulta depositato solo l’8 luglio 2024, ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporisal caso di specie;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Ro