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Decreto — n. 2179/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal accepted by defendant.

Numero d'incarto Decreto — n. 2179/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal, which was accepted by the defendant. The case involved Unicredit S.p.A. appealing a lower court judgment against Consolo Litterio. The court ruled that since the withdrawal was mutual and formalized, no further judicial intervention was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their claim and the opposing party accepts it, the court must declare the proceedings extinct without further examination of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of claim mutual acceptance proceedings extinct civil procedure code appeal dismissal party autonomy judicial economy condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

to nella causa vertente tra: UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Roberto Pessi, domicilio digitale ; e dall’Avv. Francesco Giammaria, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro CONSOLO LITTERIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Barozzi, domicilio digitale ; l’Avv. Andrea Pontecorvo, domicilio digitale ; e l’Avv. Luciano Alberini, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello diRoma, n. 2780-2021, depositata il 23.08.2021, N.R.G. Avverso la sentenza della Corte d’Appello diRoma, n. 2780-2021, depositata il 23.08.2021, N.R.G. -2018; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che l a contropart e ha contestualmente accettato la stessa;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22.1.2025 I