Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory forty-day period following the proposal of judgment definition. The material facts show the appellant did not act within the statutory timeframe, while the opposing party argued for the appeal's dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal of judgment definition constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18749del 2024 proposto da: LEONARDI GIUSEPPE, CACCIOLA ROSA SANTA, PARISI ANNA MARIA, E SPADARO ANDREA, tutti elettivamente domiciliati e difesi dall’avv. MARIA CLAUDIA GIORDANO, con domicilio eletto in Roma, Via Carlo Mirabello, 6, presso lo studio dell’avv. GRAZIELLA RUSSO -ricorrenti- contro COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. AURORA NOTARIANNI con cui elett. domicilia in Roma studio legale FAZZARI,via Q. Maiorana 9 -controricorrente- e FINOCCHIARO MARIA CATENA, SAVOCA CARMELO, ARNESE LORENZO -intimati- avverso la sentenza n. 120/2024 del 22 febbraio 2024 , Corte d'Appello di Messina,nella causa R.G.N. 269/2022, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, le stesse non vanno liquidate atteso che il controricorso del Comune come riconosce lo stesso è tardivo ed è stato proposto per la partecipazione all’udienza pubblica, nulla spese per i ricorrenti e per le parti intimate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28ge