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Decreto — n. 2176/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2176/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2176/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 14464-2024, proposto da STERN ANITA IRENE, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati DARVIN SILVESTRI e GIANNI BARBIERI, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 957 del 2023 della Corte d’appello di Milano, depositata il 18 dicembre 2023 (RG 754/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2176/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Parole chiave

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istanza di ricusazione tardiva opposizione tardiva durata del diritto alla prestazione d'assicurazione anticipo spese tardivo retroattività della rendita d'invalidità preavviso in materia di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 14464-2024, proposto da STERN ANITA IRENE, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati DARVIN SILVESTRI e GIANNI BARBIERI, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 957 del 2023 della Corte d’appello di Milano, depositata il 18 dicembre 2023 (RG 754/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della ricorrentee si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.