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Decreto — n. 2172/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2172/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2172/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 14511-2024, proposto da BERRINI CESCHI SERGIO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NAZARENO STIVANELLO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESAREBECCARIA, 29 controricorrente e INARCASSA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI, con domicilio eletto presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEcontroricorrente Avverso la sentenza n. 218 del 2024 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 22 aprile 2024 (RG 51/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); -2 - la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2172/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 218 del 2024 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 22 aprile 2024 (RG 51/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); -2 - la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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calcolo della rendita d'invalidità determinazione di contributi provvisori fissazione dei contributi calcolo del guadagno assicurato incasso dei contributi di mantenimento calcolo delle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 14511-2024, proposto da BERRINI CESCHI SERGIO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NAZARENO STIVANELLO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESAREBECCARIA, 29 controricorrente e INARCASSA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI, con domicilio eletto presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEcontroricorrente Avverso la sentenza n. 218 del 2024 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 22 aprile 2024 (RG 51/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); -2 - la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere integralmente compensate, in ragionedella complessità delle questioni dibattute, che involgono l’interpretazione delle disposizioni del regolamento della Cassa con riferimento al regime dei trattamenti in totalizzazione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudiz