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Decreto — n. 2168/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2168/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2168/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18071 del 2024 proposto da: AZIENDA U.S.L. – AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA BONANNI CAIONE PEC avvandreabonannicaione@puntopec.it) e SANDRO LAMPARELLI PEC avvsandrolamparelli@puntopec.it, presso i cui indirizzi PEC domicilia. -ricorrente- contro GUALINI MIRKO rappresentato e difeso in giudizio dagli a vv. ti MIRA DE ZOLT, PEC: mira.dezolt@pec - avvocatiteramo.it, e SIMONA MAZZILLI:

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2168/2025 — snciv · Corte di Cassazione: PEC simona.mazzilli@pec - avvocatiteramo.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia. -controricorrente- avverso la sentenza n. 308/2024 del 2 luglio 2024, RG 221/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento rinuncia a pretese di salario condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario recupero dei costi indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
308/2024 del 2 luglio 2024, RG 221/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18071 del 2024 proposto da: AZIENDA U.S.L. – AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA BONANNI CAIONE PEC avvandreabonannicaione@puntopec.it) e SANDRO LAMPARELLI PEC avvsandrolamparelli@puntopec.it, presso i cui indirizzi PEC domicilia. -ricorrente- contro GUALINI MIRKO rappresentato e difeso in giudizio dagli a vv. ti MIRA DE ZOLT, PEC: mira.dezolt@pec - avvocatiteramo.it, e SIMONA MAZZILLI:

PEC simona.mazzilli@pec - avvocatiteramo.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia. -controricorrente- avverso la sentenza n. 308/2024 del 2 luglio 2024, RG 221/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.600,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il28 g