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Decreto — n. 2166/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2166/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2166/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18078del 2024 proposto da: AZIENDA U.S.L. –AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA BONANNI CAIONE, PEC : avvandreabonannicaione@puntopec.it e SANDRO LAMPARELLI, PEC : avvsandrolamparelli@puntopec.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia -ricorrente- contro DI PIETRO CRISTINA rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. ti MIRA DE ZOLT, PEC:mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it, e SIMONA MAZZILLI,PEC: simona.mazzilli@pec - avvocatiteramo.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia -controricorrente- avverso la sentenza n. 315/2024 del 20 giugno 2024, RG 222/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2166/2025 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. civ. 18078del 2024 proposto da: AZIENDA U.S.L. –AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA BONANNI CAIONE, PEC : avvandreabonannicaione@puntopec.it e SANDRO LAMPARELLI, PEC : avvsandrolamparelli@puntopec.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia -ricorrente- contro DI PIETRO CRISTINA rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. ti MIRA DE ZOLT, PEC:mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it, e SIMONA MAZZILLI,PEC: simona.mazzilli@pec - avvocatiteramo.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia -controricorrente- avverso la sentenza n. 315/2024 del 20 giugno 2024, RG 222/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila.

Parole chiave

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tassazione delle spese spese accessorie spese di procedura ripetibili dell'avvocato spese d'esecuzione spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18078del 2024 proposto da: AZIENDA U.S.L. –AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA BONANNI CAIONE, PEC : avvandreabonannicaione@puntopec.it e SANDRO LAMPARELLI, PEC : avvsandrolamparelli@puntopec.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia -ricorrente- contro DI PIETRO CRISTINA rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. ti MIRA DE ZOLT, PEC:mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it, e SIMONA MAZZILLI,PEC: simona.mazzilli@pec - avvocatiteramo.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia -controricorrente- avverso la sentenza n. 315/2024 del 20 giugno 2024, RG 222/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.300,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28