Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Giovanni Maria Jacobazzi, had not responded to the proposal by the deadline, while the respondent, Comune di Parma, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed 40-day period results in the automatic extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 32191 del 2021 proposto da: JACOBAZZI GIOVANNI MARIA, rappresentato e difeso dell’avv. GIAMPIERO PROIA, presso il cui studio elettivamente domicilia in ROMA alla via Pompeo Magno n. 23/A. -ricorrente- contro COMUNE DI PARMA, in persona del rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO FOSCHINI, con cui domicilia PEC: paolofoschini@ordineavvocatibopec.it -controricorrente- avverso la sentenza n. 530 del 2021 del 21 giugno 2021 , RGN 556/2020, emessa dalla Corte di Appello di BOLOGNA.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28genn