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Ordinanza — n. 2158/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against disciplinary dismissal for negligent sleeping on duty with furtive behavior.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2158/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of Salvatore Albanese from Fincantieri S.p.A. Albanese argued that the appellate court erred in fact-finding regarding his duties and in awarding litigation costs. The court rejected these claims, emphasizing that the dismissal was based on an irremediable breach of trust due to his furtive and negligent conduct while on duty. Consequently, the appeal was dismissed, and Albanese was ordered to pay the litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; Art. 360, n. 2 c.p.c.: An appeal challenging a disciplinary dismissal is inadmissible if it merely contests factual findings without addressing the complex evaluation of the employee's conduct and the specific breach of trust inherent in the dismissal.

Parole chiave

Generato dall'IA
disciplinary dismissal breach of trust negligent conduct inadmissible appeal litigation costs supervision duties Corte di Cassazione sicurezza dei lavoratori e della popolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.
Art. 360, n. 2 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 360 c.p
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15441 del 2016
Cass. n. 15441 del 2016; in conformità, Cass.
Cass. n. 13410 del 2020
15441 del 2016; in conformità, Cass. n. 13410 del 2020); 2.2.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15352-2023 proposto da: ALBANESE SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO MESSINA; -ricorrente - contro FINCANTIERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ANTONELLO DI ROSA, LORENA CARLEO, che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2023 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/01/2023 R.G.N. 813/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Licenziamento disciplinare R.G.N.15352/2023 Cron. Rep. Ud.17/12/2024 CC RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato il 4 marzo 2019 dalla Fincantieri Spa a Salvatore Albanese;

2. la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto che “la disamina della vicenda processuale palesa al di là di ogni ragionevole dubbio il compimento di una inescusabile negligenza da parte dell’Albanese”, il quale, “mentre si trovava in servizio con il compito della supervisione dei lavori effettuati dalla ditta sub- appaltatrice nell’apparato motore della nave Cruise Roma della S.A. Grimaldi, veniva nottetempo sorpreso all’interno di un locale di servizio nell’atto di dormire dopo essersi entrato ed esservi rimasto al buio per circa un’ora e trenta minuti”; confermando quanto già ritenuto in prime cure, secondo la Corte “resta allora dimostrato il fatto dell’allontanamento prolungato dal posto di lavoro nel contesto di un’attività caratterizzata da un ruolo di elevata responsabilità”, con la conseguenza “che le prerogative di autonomia operativa delle quali godeva il reclamante, anziché mitigare concorrono ad aggravare - non risultando in nessun modo che egli potesse assentarsi senza darne comunicazione ai superiori gerarchici -il grado della lesione che la violazione ha determinato sull’affidamento del datore di lavoro”; la Corte ha anche aggiunto:

“d’altra parte, la rottura irrimediabile dell’elemento fiduciario tipizzata nella previsione contrattuale che sanziona con il licenziamento ‘l’abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo ai di fuori dei casi pervisti al punto e) della lettera B)’ (art. 10 Titolo VII° CCNL Metalmeccanici) consente di escludere, avuto riguardo agli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta, la violazione del parametro della di proporzionalità della sanzione applicata.

Basta a tal fine sottolineare le modalità furtive del comportamento –avere occultato la propria presenza all’interno del box lasciato a luci spente - significative della intensità della colpa in cui la gravità della negligenza si salda con la elevata consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta posta in essere”;

3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: 1.1. il primo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale applicabile (CCNL Metalmeccanici) sia per quanto riguarda la classificazione del personale, sia avuto riguardo alle sanzioni disciplinari ivi previste; si deduce che “non si rinviene agli atti alcun valido elemento probatorio che possa in qualche modo acclarare la circostanza secondo cui al Sig.

Albanese fossero formalmente affidate, durante il turno di lavoro nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2019, mansioni di sorveglianza, custodia, controllo”; si eccepisce, poi, che nella specie non sarebbe configurabile un “abbandono” del posto di lavoro, bensì un momentaneo “allontanamento”, punibile con sanzione conservativa ai sensi dell’art. 9, Titolo VII, CCNL Metalmeccanici; 1.2. il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che “la fondatezza del primo motivo di impugnazione determina di conseguenza l’erroneità della statuizione del capo della pronuncia della sentenza” che ha condannato l’Albanese al pagamento delle spese del giudizio di reclamo; 2.il ricorso non merita accoglimento; 2.1.il primo motivo è inammissibile per un duplice, concorrente profilo; innanzitutto, perché censura nelle forme dell’error in iudicando un chiaro accertamento di fatto qual è quello compiuto dalla Corte territoriale in ordine all’affidamento di compiti di sorveglianza al lavoratore poi licenziato, proponendo una diversa ricostruzione della vicenda storica; in secondo luogo, il motivo non si confronta adeguatamente con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che non è ravvisabile nella mera applicazione della contestata disposizione del contratto collettivo, bensì in una valutazione più complessiva della condotta addebitata, qualificata come “inescusabile negligenza”, di un lavoratore che, “nel contesto di un’attività caratterizzata da un ruolo di elevata responsabilità”, dismette i compiti disorveglianza e supervisione a lui affidati, con modalità “furtive” e “occulte”, così abbandonando la protezione di quegli interessi in cui il datore di lavoro aveva confidato e minando irreparabilmente la fiducia nei futuri adempimenti; del resto, questa Corte ha già ravvisato l’ipotesi dell'abbandono del posto di lavoro, ad esempio, nel caso di una guardia giurata che si era recata ad acquistare un giornale a circa cinquecento metri di distanza, lasciando incustodito, in orario diurno e per poco più di cinque minuti, l'ingresso pedonale del perimetro aziendale, valorizzando la connotazione oggettiva della condotta e l'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, che avevano concretato un totale distacco dal bene da proteggere, sebbene per pochi minuti e restando irrilevante il motivo dell'allontanamento (cfr.

Cass. n. 15441 del 2016; in conformità, Cass. n. 13410 del 2020); 2.2. il secondo motivo, in punto di spese di giudizio, è palesemente inammissibile, perché nessuna violazione dell’art.91 c.p.c. ha realizzato la Corte di Appello condannando alle spese l’Albanese soccombente e la censura si fonda, piuttosto, su di un presupposto che si è rivelato anche errato, e cioè la cassazione della sentenza gravata; 3.pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato