Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The material facts show the appellant did not act within the statutory timeframe, while the opposing party argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of judgment definition constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 29588del 2020 proposto da: BONTEMPI MARISA, BRUGIAPAGLIA MARCO, BUSETTI GIOVANNI, CERIONI MATTEO, DEL POZZO GIANLUCA, GIAMPIERI PATRIZIA , GIGLI CARLA, GRISOSTOMI LUCA, LEONARDI ROBERTO, LIUTI SANDRO, LORENZINI FRANCO, LORENZINI VALENTINA, MANZOTTI, LUISELLA, MONARCA MASSIMO, MORETTI MARZIA, NUMIDI GIORDANO, ORCIANI LEONARDO, ROCCHEGIANI ALICE, ROTOLONI LAURA, STERLACCHINI LUCA, VECCHIOTTI MARIA LETIZIA, VETTOREL GUIDO, LEONARDO GALASSI, tutti rappresentati e difesi dall’avv. RICCARDO LEONARDI edelettivamente domiciliati in Roma, via Vittorio Colonna 40 presso lo studio dell’avv.
GIORGIO MAZZONE -ricorrenti- contro AUTORITA’ SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE (già AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA), in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege alla Via dei Portoghesi 12, Roma -controricorrente- avverso la sentenzan. 58/2020 del 26 maggio 2020, RG 214/2019 della Corte d’Appello di Ancona Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, i