Cassation court dismisses appeal due to settlement; parties conciliated after filing, ending dispute and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the matter of contention ceased following a settlement agreement reached by the parties after the cassation appeal was filed. Although Intesa Sanpaolo had sought to overturn a lower court ruling ordering wage difference payments to Antonio Veneziano and others, the defendants successfully negotiated a conciliation that replaced the contested judgment with a new contractual arrangement. Consequently, the court dismissed the appeal and exempted the appellant from paying the uniform contribution fee for the cassation request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When parties reach a settlement after filing a cassation appeal, the matter of contention is deemed ceased, terminating the proceedings and waiving further costs.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1384-2023 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TANARO 10, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO RUMOLO; -ricorrente - contro VENEZIANO ANTONIO, FUSCO GAETANO, RUSSO GAETANO, DI MARINO FRANCESCO, DE MICCO PASQUALE; FORTE CRISTIAN, nella qualità di erede di FORTE BIAGIO; DE LUCIA CONCETTA, nella qualità di erede di DE LUCIA EDUARDO, ICSERVIZI S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 2711/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 1796/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Interposizione di manodopera R.G.N.1384/2023 Cron. Rep. Ud.03/12/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2711/2022, pronunciata in sede di rinvio da questa Corte con ordinanza n. 12551/2020, ha condannato Intesa Sanpaolo al pagamento delle differenze retributive maturate da Antonio Veneziano e altri litisconsorti quali differenze tra il trattamento economico applicato dalle società fittiziamente interposte e quello previsto per i dipendenti Intesa Sanpaolo a parità di inquadramento e mansioni da giugno 1999 alla data del deposito del ricorso di primo grado, oltre accessori; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi; non si sono costituiti gli intimati; 3.in prossimità dell'adunanza i difensori della società hanno depositato istanza per la dichiarazione di cessata materia del contendere per conciliazione della lite, nonché i relativi verbali;
CONSIDERATO CHE 1.dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata; 2.nei verbali di conciliazione depositati le parti hanno regolato le spese, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata la materia del contendere; 3.non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in R