Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Patrizia Colicino, had filed an appeal against a Second Instance judgment regarding an INPS decree but remained silent after the court offered a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the mutual offset of litigation expenses.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24989/2021 R.G. proposto da : COLICINO PATRIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SANTESE ROSARIO (SNTRSR62C28F481U) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.260/2021 depositata il 30/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del successivo consolidamento dei principi posti a base della proposta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento