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Decreto — n. 2073/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 2073/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Di Bella, had filed a decree against INPS but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal. The judgment explicitly states that no further ruling on costs is necessary as the conditions for exemption already existed.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the proposal for judgment under Art. 380-bis constitutes a formal renunciation, extinguishing the cassation proceedings without substantive review.

Parole chiave

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cassation appeal silence as renunciation 40 day period extinction of proceedings procedural default diritti di accesso privilegiati difetto di responsabilità comunale azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero, già valutate, nella loro ritualità, dal giudice di merito.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1860/2021 R.G. proposto da : DI BELLA LUCIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE MARCO FRANCESCA (DMRFNC60S66D086Z) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), AQUILONE PAOLO (QLNPLA64T06A462U), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.664/2020 depositata il 07/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero, già valutate, nella loro ritualità, dal giudice di merito.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.