Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for judgment within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for judgment. The appellant, Restieri Roberto, did not respond to the proposal sent by the lower court, while the respondent, INPS, maintained the position that the procedural silence warranted dismissal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to rule that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1163/2021 R.G. proposto da : RESTIERI ROBERTO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE MARCO FRANCESCA (DMRFNC60S66D086Z) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.578/2020 depositata il 26/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero, già valutate, nella loro ritualità, dal giudice di merito.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.