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Decreto — n. 1947/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 1947/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Liuni Sabina, had not responded to the procedural proposal sent by the court, while the respondent, INPS, argued for the dismissal based on this inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of judgment definition constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction failure to request decision Code of Civil Procedure spese di gratuito patrocinio onorari legali indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di esonero ex art.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di esonero ex art. 152 disp.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di esonero ex art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4352/2023 R.G. proposto da : LIUNI SABINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO (LLGRRT51A08A029C) rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH MASSIMO (NVCMSM63C16A662R) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI n.1402/2021 depositata il 29/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di esonero ex art. 152 disp. att. c. p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così