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Decreto — n. 1872/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of decision request under Art. 380-bis c.p.c. due to procedural termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 1872/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to include a specific request for a decision in their filing. Although the case had reached a stage where a summary definition was proposed, the submitted document merely outlined procedural history without seeking a ruling on the merits. Consequently, the court applied the extinction rule of Article 380-bis, paragraph 2, of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, co. 2, c.p.c.; A cassation appeal filed after a proposal for summary definition is extinguished if it lacks an explicit request for a decision, as the mere exposition of facts without a decision request does not constitute a valid instance of decision.

Parole chiave

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cassation appeal extinction summary definition procedure lack of decision request Art. 380-bis c.p.c. procedural termination condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione procedura accelerata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, co. 2, c.p.c.
3217/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI il 21/10/2020 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 4, co. 4, DM 55/2014
Ruggiero); -impongono l’applicazione della riduzione di cui all’art. 4, co.
Art. 4, co. 2, DM 55/2014
Ruggiero); -impongono l’applicazione della riduzione di cui all’art. 4, co.
art. 380-bis c.p
3217/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI il 21/10/2020 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6059/2021 R.G. proposto da: ASL NAPOLI 3 SUD, rappresentata e difesa dall'avvocato LONGHI SERGIO presso il quale è domiciliata come da pec registri di giustizia -ricorrente- contro CASTELLUCCIO MARIO, APREA LUCIA, GARA FELICE, RUGGIERO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA V. TIBURTINA 364, presso lo studio dell’avvocato LA ROSA SIMONA rappresentato e difeso dall'avvocato CANGELLA DANIELA -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 3217/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI il 21/10/2020 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta; ritenuto che l’atto depositato dalla ricorrente per cassazione dopo il ricevimento della proposta e prima della scadenza dei termini di cui all’art. 380-bis, co. 2, c.p.c., per quanto assistito dal rilascio di una nuova procura speciale, non è un’istanza di decisione; rilevato infatti che nell’atto non vi è una tale istanza, con esso semplicemente esponendosi quanto le parti hanno fatto per definire in tale fase il contenzioso, senza esiti utili; ritenuto pertanto che, in mancanza di istanza di decisione, è maturata la fattispecie estintiva di cui all’art. 380-bis, co. 2, ultima parte c.p.c. e deve provvedersi di conseguenza, oltre che sulle spese del giudizio di cassazione, che vanno regolate secondo soccombenza; considerati i criteri liquidativi fissati da Cass. 2956/2024 e Cass.10367/2024 che: - individuano il valore della controversia di più parti contro il medesimo convenuto in quella della causa di maggior valore (qui, domanda di euro 1.438,80 sig.

Ruggiero); -impongono l’applicazione della riduzione di cui all’art. 4, co. 4, del DM 55/2014, per l’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto; - impongono l’aumento di cui all’art. 4, co. 2, del medesimo D.M. per la difesa di una pluralità di parti; ritenuto di stabilire la liquidazione sulla base dei parametri medi di tariffa e ritenuto che, definendosi il giudizio di cassazione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., va riconosciuto il rimborso solo per le attività di studio ed introduttiva, senza riconoscimento di rimborsi per la fase decisionale; ritenuto che non si debbano riconoscere compensi per le memorie depositate, non risultando esse previste per il rito quale conseguente alla proposta di definizione accelerata; ritenuto che il calcolo, su tali premesse, muovendo da un compenso base di euro 1.500,00, con la riduzione del 30 %(art. 4, co. 4 cit.), porta la base ad euro 1.050,00 la quale, con il successivo aumento per la pluralità di parti (90 %) definisce un importo di euro 1.995,00, da arrotondare ad euro 2.000,00, cui vanno addizionate le spese generali e gli esborsi liquidati come da prassi di questa S.C.;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensor