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Ordinanza — n. 1826/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects spelling error in applicant name on its own order under Art. 287 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1826/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a material error in the applicant's name on a published order. The applicant, Di Viccaro Angelo, argued the published text incorrectly listed him as Di Vaccaro Angelo. The court accepted the correction as the error was evident and did not order costs, citing that such administrative corrections do not generate a contestable position under Article 91 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The court may correct evident material errors in its own orders without costs, as such provisions are administrative and do not create a contestable position requiring cost allocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction Cassation order spelling error civil procedure code costs allocation administrative nature party name

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28610 del 6 novembre 2019
Cass. n. 28610 del 6 novembre 2019; Cass.
Cass. 8 giugno 2023, n. 16221
28610 del 6 novembre 2019; Cass. 8 giugno 2023, n. 16221; Cass.
Cass. n. 27449 del 2024
16221; Cass. n. 27449 del 2024, Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 29432 del 2024
27449 del 2024, Cass., S.U., n. 29432 del 2024).

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE Sull’istanza di correzione di errore materiale proposta da: DI VICCARO ANGELO rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO PILEGGI,con studio in ROMA, VIA CHIANA 48 ricorrente nei confronti di COMUNE DI CASTELFORTE, in persona del Sindaco pro tempore intimato per la correzione dell’ordinanza n. 21527 del 20 2 4 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31 luglio 2024 , R.G.N. 26934/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere IRENE TRICOMI.

RILEVATO L’avv. Antonio Pileggi, nella qualità di difensore di Di Viccaro Angelo, ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale presente nell’intestazione dell’ordinanza di questa Corte n. 21527 del 2024, pubblicata il 31 luglio 2024, con cui veniva definito il giudizio iscritto al reg. gen. civ. n. 26934 del 2019. Nella predetta ordinanza alla pagina 1 si legge: “DI VACCARO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende;” L’ordinanza è affetta da evidente errore materiale nella parte in cui viene riportato il nome del ricorrente, atteso che lo stesso si chiama Di Viccaro Angelo.

Il Comune di Castelforte a cui è stata comunicata la fissazione della adunanza camerale è rimasto intimato . CONSIDERATO In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione di errore materiale va accolta , disponendosi che nella intestazione della ordinanza di questa Corte n. 21527 del 2024, pubblicata in data 31 luglio 2024, sia corretto il nome del ricorrente sostituendosi al nome attualmente presente –DI VACCARO ANGELO – il nome corretto: DI VICCARO ANGELO. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali non essendo la relativa pronuncia ammessa nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287, c.p.c., perché la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimentoche accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (fra le tante:

Cass. n. 28610 del 6 novembre 2019; Cass. 8 giugno 2023, n. 16221; Cass. n. 27449 del 2024, Cass., S.U., n. 29432 del 2024).

P.Q.M.

La Corte dispone che nella intestazione della ordinanza di questa Corte n. 21527 del 2024, pubblicata in data 31 luglio 2024, il nome del ricorrente sia corretto nel seguente modo: DI VICCARO ANGELO. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell